ANAC: Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone con il Comunicato del 29 marzo scorso fornisce indicazioni operative alle SOA le quali, nell’ambito di attività di a...

05/04/2017

Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone con il Comunicato del 29 marzo scorso fornisce indicazioni operative alle SOA le quali, nell’ambito di attività di attestazione delle imprese che hanno eseguito i lavori nelle zone interessate dal sisma, sono impossibilitate ad ottenere documenti e informazioni da parte delle Amministrazioni interessate a causa delle gravi difficoltà operative causate dagli eventi sismici avvenuti il 24 agosto 2016, il 31 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Il comunicato fa seguito ad alcune problematiche operative nel processo di attestazione (correlate all’evento sismico del 24/08/2016 ed a quelli successivi del 26/10/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017, che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo) rappresentate dalla UNIONSOA, per conto della Società Organismi di Attestazione associate.

Nel comunicato del presidente Cantone sono precisati l’ambito territoriale (Comuni ricadenti nel cosiddetto “cratere”) e quello temporale (31/12/2018) in potranno trovare applicazione transitoria le procedure semplificate qui di seguito indicate:

  1. dovrà comunque essere assicurato il rilascio dei C.E.L. in via telematica (si rammenta che il RUP, in possesso delle credenziali, può accedere ai sistemi dell’Autorità da qualsiasi terminale). Per quanto riguarda i dati da inserire, nell’indisponibilità degli atti conservati presso l’Ente, il RUP potrà avvalersi dei documenti esibiti dall’impresa (ovviamente purché ne riconosca la sostanziale attendibilità), apponendo una specifica annotazione nel campo testo finale del C.E.L. (Quadro 8 Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori), che attesti il carattere provvisorio dei dati contenuti nel certificato, in quanto lo stesso è stato rilasciato sulla base degli atti in possesso dell’impresa;
  2. in relazione ai bandi di gara, se l’Amm.ne Comunale non è in grado, logisticamente, di fornire i riscontri richiesti dalla SOA, la stessa dovrà tentare di recuperare detta documentazione e i provvedimenti amministrativi attraverso altri siti istituzionali o portali di settore (si pensi, ad esempio, anche agli obblighi di pubblicazione - concernenti i provvedimenti amministrativi - sui siti web, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, di cui al D.Lgs.n.33/2013 e successivi). Se la SOA documenta, in atti del fascicolo di attestazione, i tentativi infruttuosi per rintracciarli, potrà acquisirli dall’impresa;
  3. analogamente, per quanto riguarda le copie dei progetti approvati, se l’Amm.ne non è in grado di fornire sufficiente riscontro, la SOA dovrà operare una valutazione della documentazione esibita dall’impresa, conservando anche in questo caso la comprova delle verifiche svolte.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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