Nessun aiuto di ANAC a CONSIP su annullamento e esclusione di concorrenti

È stata pubblicata dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) la delibera n. 296 del 29 marzo 2017 avente ad oggetto “CONSIP s.p.a. - provvedimento AGCM n...

03/04/2017

È stata pubblicata dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) la delibera n. 296 del 29 marzo 2017 avente ad oggetto “CONSIP s.p.a. - provvedimento AGCM n. 25802 del 22.12.2015, pubblicato sul Bollettino n. 50 del 25.01.2016 - partecipazione degli o.e. interessati dal provvedimento a gare successive alla “gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione” - richiesta di parere”.

La recente delibera n. 296 non dà alcun aiuto alla CONSIP precisando che spettano alla stazione appaltante e, quindi, nei casi in esame alla CONSIP, le decisioni da prendere:

  • in merito agli accertamenti dell'Antitrust per verificare l'eventuale creazione di cartelli da parte di alcuni operatori nella maxi-gara di facility management da 2,7 miliardi;
  • sulla possibilità di escludere da future gare gli operatori sanzionati per il comportamento tenuto nella gare "scuole belle", dopo una inchiesta dell'Antitrust avviata nel 2015.

In data 29 marzo il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione si è espresso su una richiesta di parere da parte di CONSIP in merito alla procedura da seguire relativamente alla gara “Facility management 4”, oggetto di una nota indagine giudiziaria ed, anche, di un’inchiesta dell’Antitrust (leggi articolo). La richiesta di parere riguardava la rilevanza di fatti corruttivi individuati in una ordinanza cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Roma ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in autotutela di aggiudicazioni già effettuate. L’ANAC, dopo aver precisato che l’articolo 38 del dlgs. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) impone  di non procedere alla stipula del contratto solo in presenza di una sentenza passata in giudicato, ha però precisato che fatti di rilevanza penale, anche se non accertati in via definitiva, possono essere qualificati quali grave illecito professionale e giustificare in base a una valutazione discrezionale della stazione appaltante l’emissione di provvedimenti in autotutela. Spetta dunque a CONSIP stabilire se i fatti contestati dall’autorità giudiziaria possano motivare l’esclusione dalla gara FM4 del concorrente dalla gara.
Sempre nella stessa data del 29 marzo il Consiglio dell’Autorità ha affrontato anche un’altra richiesta di parere di CONSIP pervenuta in data 10 febbraio 2017 ed assunta in protocollo al n. 22134, relativa alla possibilità di partecipare a gare successive a quella per i servizi di pulizia nelle scuole (cd. “Scuole belle”) da parte delle imprese sanzionate (Manutencoop FM, Consorzio Cns, Kuadra e Exitone ) per intesa anticoncorrenziale dall’AGCM con il provvedimento n. 25802/2015 confermato dal TAR Lazio. L’ANAC, con una lunga e articolata motivazione, ha affrontato varie questioni che riguardano la configurabilità del cosiddetto illecito professionale previsto dal dlgs. 163/2006 (articolo 38, la lettera f) e su delicati profili di carattere inter-temporale connessi all’entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

In allegato il testo integrale della delibera n. 296 del 29 marzo 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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