Edifici vincolati e Competenze professionali Ingegneri: nuova sentenza del TAR

Nonostante nel 2017 risulti stucchevole riprendere una norma del 1925 per parlare di competenze professionali, come previsto dall’art. 52, comma 2 del Regio ...

05/04/2017

Nonostante nel 2017 risulti stucchevole riprendere una norma del 1925 per parlare di competenze professionali, come previsto dall’art. 52, comma 2 del Regio decreto n. 2537/1925 "...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”.

A ribadirlo è l'ennesima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che nella I Sezione per la Puglia conferma un orientamento giurisprudenziale che, benché consolidato, porta ancora a ricorsi e sentenze che gravano sulle tasche dei contribuenti. Dopo le ultime sentenze di alcuni tribunali amministrativi (articolo 1 - articolo 2 ) per le quali nel caso di lavori in prevalenza rivolti all’adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali, che non vadano ad intaccare l’aspetto estetico dell’immobile, è prevista la competenza degli ingegneri, anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con la sentenza 10 marzo 2017, n. 411 ha dovuto rispondere al ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce contro un avviso pubblico per l'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva nella parte in cui prevedeva quale requisito di idoneità quello della “Iscrizione nell’Albo professionale degli Architetti".

Il TAR, dopo aver richiamato i contenuti dell'52, comma 2 del Regio decreto n. 2537/1925, ha precisato come nel caso di specie vi è il principio riconosciuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato per il quale “… la parziale riserva di cui al più volte richiamato articolo 52 non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implichino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili …”.

In riferimento a questo e nel caso di specie, vi è un parere del MIBAC 24.11.2016, con il quale la locale Soprintendenza ha predeterminato in termini di assoluto dettaglio il modo di esercizio dell’opera, i materiali da utilizzare, i recuperi di materiali da effettuare, la modalità di allocazione dei veicoli da ospitare a parcheggio, ecc. A fronte di un parere avente contenuto così analitico, che definisce in termini di esaustività ogni possibile profilo di tutela degli aspetti culturali dell’opera in progetto, è evidente che l’attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un ingegnere.

Pertanto, la tipologia dell’opera, per come compiutamente definita dalla locale Soprintendenza, rende del tutto irragionevole – e dunque illegittima – la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all’Albo degli Architetti, e non anche a quelli iscritti all’Albo degli Ingegneri.

Soddisfazione anche da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, con la circolare 30 marzo 2017, n n. 35 ha parlato di un ulteriore tassello "al novero delle decisioni del giudice amministrativo favorevoli ai professionisti Ingegneri nel tormentato settore degli edifici vincolati".

La speranza è che prima o poi il mondo delle professioni tecniche possa essere pregiato di un testo unico che definisca puntualmente "chi può fare cosa" in modo da evitare nuovi e inutili ricorsi alla giustizia.

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A cura di Ing. Gianluca Oreto

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