Regione siciliana: I rifiuti nei corsi d’acqua sono competenza dei Sindaci

Sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 16 del 21/04/2017 è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 4 aprile 2...

18/05/2017

Sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 16 del 21/04/2017 è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 4 aprile 2017 recante “Individuazione delle competenze degli uffici del Genio civile dell’Isola in materia di corsi d’acqua e demanio idrico fluviale. Atto di indirizzo”. Con la circolare sono individuate le norme e disposizioni statali e regionali in materia di corsi d’acqua e demanio idrico fluviale e definite le competenze degli uffici del Genio civile dell’Isola.

Nel dettaglio, la circolare in argomento richiamando le norme statali e regionali in materia di opere idrauliche e demanio fluviale ed, in particolare la circolare n. 6006 del 27 marzo 1998, recante “Direttive riguardanti i rifiuti abbandonati e la relativa competenza e chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 160 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25” che fornisce indicazioni nel merito anche in materia di responsabilità: “L’art. 14 del decreto legislativo n. 22/97 vieta l’abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo senza porre distinzione alcuna sulla proprietà o uso del suolo sancendo il potere ordinatorio del sindaco nei confronti dei responsabili per la riduzione in pristino dei luoghi, anche con l’esecuzione in danno degli obbligati, in caso di inadempienza, semprecché sia individuabile il soggetto obbligato. Vengono, quindi, a decadere quei principi di responsabilità in funzione al titolo di proprietà: area pubblica o area privata soggetta ad uso privato o soggetta ad uso pubblico”. La medesima circolare così conclude:Conseguentemente, ove all’accertamento dell’abbandono di rifiuti, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, possono identificarsi il soggetto obbligato alla rimessione in pristino, l’ordine allo sgombero ed i successivi oneri sono di precipua competenza del sindaco. Ove, invece, non fosse possibile l’individuazione del soggetto cui ordinare lo sgombero, rimangono operative le condizioni di cui all’art. 160 della legge regionale n. 25/93, che pone a carico della provincia territorialmente competente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi.

Dall’analisi del quadro delle norme e disposizioni statali e regionali discende l’ambito delle competenze che residuano, in materia di corsi d’acqua e demanio idrico fluviale, agli uffici dei Genio civile dell’Isola e che riguardano esclusivamente:

  • il rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
  • i pareri di compatibilità idraulica sui progetti ai sensi degli articoli 4 e 6 delle Norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, adottato con decreto presidenziale 18 febbraio 2016 e pubblicato l’11 marzo 2016 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11, parte I.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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