Rottamazione delle cartelle: Durc rilasciato a chi ha aderito entro il 21 aprile

Successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti ...

04/05/2017

Successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. In cui ha trovato spazio l’articolo 54 dedicato al DURC (Documento unico regolarità contributiva) con cui vengono superate le problematiche relative alla possibilità del rilascio del Durc per i soggetti giuridici che abbiano presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione (Rottamazione delle cartelle), di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 193/2016, l’INPS e l’INAIL con due distinte circolari intervengono sull’argomento precisando che dal 24 aprile il Durc è rilasciato alle tutte le imprese che aderiscono all'opportunità del Dl 193/2016.

Nel dettaglio la circolare Inail n.15 del 28 aprile 2017, dopo aver riassunto le tappe che hanno portato alla decisione, anche a seguito di vari pareri acquisiti da parte di soggetti istituzionali (Ispettorato del lavoro e ufficio legislativo del ministero del Lavoro) e conclude che a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui, per i debiti nei confronti dell’Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva. Resta fermo che per i restanti debiti devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Una volta scaduto il termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva è attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare versamento.

L’Inps con la circolare n. 80 del 2 maggio 2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 22 ottobre 2016 e conferma quando già affermato dall’Inps precisando che con l’articolo 54 del citato decreto-legge n. 50/201, il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC. Ricorrendo tale ultima condizione, il contribuente potrà ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità ove i medesimi rappresentino l’unica irregolarità rilevata in sede di verifica automatizzata.

In allegato la Circolare INPS n. 80 del 2 maggio 2017 e la circolare INAIL n. 15 del 28 aprile 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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