Ritornano i minimi tariffari?presentato al Senato un disegno di legge

"Disposizioni urgenti per la tutela dei cittadini e della qualità del lavoro dei professionisti". È questo il titolo del disegno di legge n. 2685 (in allegat...

25/05/2017

"Disposizioni urgenti per la tutela dei cittadini e della qualità del lavoro dei professionisti". È questo il titolo del disegno di legge n. 2685 (in allegato) presentato al Senato dai Senatori Bartolomeo Pepe e Michelino Davico che in un solo colpo avrebbe l'ardito compito di riportare il mondo professionale al 3 luglio 2006, subito prima della pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 223/2006 che ha abrogato (art. 2) le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti".

Il disegno di legge, presentato il 7 febbraio 2017 e annunciato nella seduta pomeridiana n. 758 dell'8 febbraio 2017, è ancora da assegnare e trae le sue origini dalla considerazione che "le professioni intellettuali sono attività ad alto contenuto di conoscenza tecnica. Non v’è professione che non presupponga lunghi anni di studio, spesso universitario e molto spesso post universitario. Per chi aspira alla professione il periodo di formazione universitaria e di apprendistato è una forma di investimento importante".

Durante la presentazione in aula, si è evidenziato che quelli universitari e post universitari sono anni in cui giovani studenti sottraggono il proprio tempo a forme di lavoro stabile e retribuito nella prospettiva di accedere ad una professione intellettuale. Professioni intellettuali che sono state trasformate dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), cosiddetto "decreto Bersani", in lavori impoveriti in cui la concorrenza fra i singoli lavoratori autonomi ha condotto ad una drammatica riduzione dei compensi e, quindi, delle prospettive di guadagno futuro. Con una drammatica conseguenza per la qualità dei servizi resi dai professionisti.

L'abolizione delle tariffe minime ha causato degli squilibri sia all'interno delle professioni che nel rapporto con la committenza, comportando da una parte una riduzione dell'appeal delle stesse professioni e dall'altra un esodo all'estero del capitale umano.

Il disegno di legge intende, senza mezzi termini, reintrodurre l’obbligatorietà dell’applicazione delle tariffe minime nell’ambito della determinazione degli onorari dei liberi professionisti. Viene, infatti, rilevato che il decreto Bersani, oltre a rispondere alle reiterate ingiunzioni dell’Unione europea per infrazione dell’Italia delle norme sulla concorrenza nel settore delle libere professioni, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime (sia per gli incarichi da enti pubblici che da committenti privati), ovvero, il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il "decreto Bersani" ha spazzato via le tariffe professionali, tanto che oggi i lavoratori chiedono al Governo una serie di interventi per fronteggiare gli effetti della crisi che, tra il 2007 ed il 2014, è stata la causa della diminuzione notevole del reddito medio di ognuno di loro.

I due firmatari del Ddl hanno, quindi, rilevato che l’obiettivo deve essere quello di andare incontro alle esigenze della collettività in termini economici e di qualità di servizi richiesti, affinché sia garantita l’offerta di una prestazione qualitativamente accettabile, non ispirata a criteri prevalentemente concorrenziali. Per queste ragioni, si ritiene necessario reintrodurre le tariffe minime per tutti i liberi professionisti, così da migliorare il rapporto tra la questi ultimi ed i cittadini, con favorevoli ripercussioni sul territorio.

Il ddl è formato da un solo articolo che prevede:

"L’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, è abrogato".

Ricordiamo di seguito l'art. 2 del decreto legge n. 223/2006:

Art. 2 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152)).
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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