Job Act, in Gazzetta le misure per la tutela del lavoro autonomo

Dopo il via libera definitivo da parte del Senato (10 maggio 2017) e nonostante restino da affrontare alcune tematiche molto calde, come l'equo compenso, la ...

15/06/2017

Dopo il via libera definitivo da parte del Senato (10 maggio 2017) e nonostante restino da affrontare alcune tematiche molto calde, come l'equo compenso, la tutela dalle clausole vessatorie o l’affidamento al tribunale del lavoro delle controversie tra professionisti e committenti, professionisti e autonomi per la prima volta nella storia hanno quello che in molti hanno definito un "manifesto del lavoro autonomo".

È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (c.d. Jobs Act Autonomo).

La legge, in vigore dal 14 giugno 2017, è composta da 26 articoli suddivisi in 3 capi:

Capo I - Tutela del lavoro autonomo

  • Art. 1 - Ambito di applicazione
  • Art. 2 - Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali
  • Art. 3 - Clausole e condotte abusive
  • Art. 4 - Apporti originali e invenzioni del lavoratore
  • Art. 5 - Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi
  • Art. 6 - Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
  • Art. 7 - Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL
  • Art. 8 - Disposizioni fiscali e sociali
  • Art. 9 - Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
  • Art. 10 - Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione
  • Art. 11 - Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali
  • Art. 12 - Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati
  • Art. 13 - Indennità di maternità
  • Art. 14 -Tutela della gravidanza, malattia e infortunio
  • Art. 15 - Modifiche al codice di procedura civile
  • Art. 16 - Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11
  • Art. 17 - Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo

Capo II - Lavoro agile

  • Art. 18 - Lavoro agile
  • Art. 19 - Forma e recesso
  • Art. 20 - Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
  • Art. 21 - Potere di controllo e disciplinare
  • Art. 22 - Sicurezza sul lavoro
  • Art. 23 - Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
  • Art. 24 - Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano

Capo III - Disposizioni finali

  • Art. 25 - Disposizioni finanziarie
  • Art. 26 - Entrata in vigore

Delega al Governo in materia di atti pubblici

In riferimento al lavoro autonomo, interessante è la delega al Governo, contenuta nell'art. 5, in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi. In particolare, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 81/2017, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

I liberi professionisti possono dedurre integralmente, ai fini del calcolo del reddito, le spese di aggiornamento professionale, di viaggio e soggiorno, limitatamente a un tetto massimo di 10 mila euro all’anno. La norma è contenuta all’articolo 9 del Jobs Act, sotto la voce “Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”.

A beneficiarne anche i liberi professionisti, iscritti agli albi professionali dei vari Ordini, impegnati per i crediti formativi professionali obbligatori, come stabilito dalla “Riforma degli ordinamenti professionali” con Dpr n.137/2012.

Fino al 2016 il tetto massimo deducibile era limitato al 50% per le “spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno”. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che “detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, era applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali”.

Chi segue corsi di aggiornamento professionali con credito o senza crediti, nell’importo dei 10 mila euro deducibili, dal 2017 potrà fare rientrare anche le spese di “viaggio e soggiorno” sostenute. Aggiornata anche la terminologico della disposizione. Alla voce “spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale”, è aggiunto anche il riferimento alle  spese di iscrizione, a master, e corsi di formazione.

Le novità principali riguardano:

  • la previsione che le spese per l'aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno, a partire dal 2017 possono essere dedotte integralmente nei limiti di 10 mila euro all’anno;
  • la possibilità che alle spese di partecipazione a convegni, congressi e per motivi di aggiornamento professionale, ai fini della deducibilità, possano essere sommate le spese di iscrizione a master e ai corsi di formazione;
  • la deducibilità integrale entro i 5.000 euro annui delle spese peri servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto imprenditorialità;
  • la deducibilità degli oneri sostenuti dal professionista per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

Altra delega al Governo riguarda la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 81/2017, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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