Architetti Agrigento: bene gli emendamenti per la certezza dei pagamenti dei professionisti

Ha fatto certamente discutere l'emendamento al Disegno di legge n. 1259 approvato dalla IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) con in quale ...

31/07/2017

Ha fatto certamente discutere l'emendamento al Disegno di legge n. 1259 approvato dalla IV Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) con in quale viene modificata la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e inserito un articolo che obbliga il Comune acquisire l'autocertificazione dei professionisti relativa al pagamento delle spettanze per le prestazioni svolte, per poter emettere un titolo abilitativo (leggi articolo).

Da una parte chi vede nella norma solo un "appesantimento" burocratico che toglierà "spazio di manovra commerciale" ai professionisti, dall'altro chi riconosce un provvedimento che potrebbe risolvere uno dei problemi principali del settore professionale: la certezza del pagamento.

Di questo avviso è il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Alfonso Cimino che afferma "l’articolato titolato: "Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi", mette, finalmente, chiarezza su una delle irrisolte questioni legate all’attività libero-professionale, ovvero, la “certezza dei pagamenti”. Il nostro Ordine auspica che, l’approvazione dell’emendamento, sia sostenuta, autorevolmente, da tutta la deputazione agrigentina".

Entrando nel dettaglio, alla Legge n. 16/2016 viene aggiunto l'articolo titolato "Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi" composto dai seguenti 5 commi:

1. Con la comunicazione di fine lavori relativa ai titoli abilitativi di cui alla presente legge, il Comune acquisisce l'autocertificazione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori, nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, relativa al pagamento delle spettanze per le prestazioni svolte così come previsto da contratto stipulato tra le parti ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. All’attestato di agibilità di cui all’articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è allegata l’autodichiarazione di cui al comma 1.

3. Qualora, durante il corso dei lavori, il titolare del titolo abilitativo provveda alla sostituzione dei professionisti incaricati della progettazione dei lavori nonché dei soggetti incaricati delle prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, la comunicazione al Comune della nomina del nuovo tecnico incaricato è corredata dall'autocertificazione del tecnico sostituito relativa al saldo delle spettanze professionali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle more dell'accertamento di un’eventuale responsabilità professionale del tecnico incaricato ovvero nell’ipotesi di contenziosi.

5. In mancanza delle autocertificazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’efficacia dei titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 16/2016 è sospesa per 90 giorni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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