Documento Unico di regolarità contributiva (Durc), dall'ANCE la guida per enti pubblici e imprese

Cos’è il DOL o Durc on line?A cosa serve?Chi lo può richiedere e come?Quali pagamenti verifica?Quali dati è necessario inserire per effettuare la verifica? ...

02/08/2017

Cos’è il DOL o Durc on line?A cosa serve?Chi lo può richiedere e come?Quali pagamenti verifica?Quali dati è necessario inserire per effettuare la verifica?

A queste e a tante altre prova a rispondere un utilissimo documento messo a punto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) contenente le FAQ sul DOL-DURC On Line, di cui al DM 30 gennaio 2015 e s.m.. Riportiamo di seguito alcune delle FAQ più interessanti.

Cos’è il DOL o Durc on line?
Il DOL, documento unico di regolarità contributiva (on Line), attesta l’adempimento, da parte dell’impresa, degli obblighi normativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese edili, Casse Edili.

A cosa serve il DOL?
Il DOL è necessario negli appalti e subappalti di lavori pubblici (per la verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, per l’aggiudicazione dell’appalto, per la stipula del contratto, per gli stati d’avanzamento lavori, per le liquidazioni finali), nei lavori edili privati, per le attestazioni SOA, per l’ottenimento dei benefici normativi e contributivi.

Chi può richiedere il DOL?

  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico,
  • gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti
  • gli Organismi di attestazione SOA
  • le amministrazioni pubbliche concedenti
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi
  • la medesima impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva e, previa delega, chiunque vi abbia interesse
  • le banche e gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito
  • l’ufficio del comune competente in materia edilizia privata nella figura del suo responsabile a seguito di presentazione di un atto che consenta l’esecuzione dei lavori edili

Chi emette il DOL?
Il DOL è rilasciato direttamente dai portali di INPS e INAIL.

Il DOL nei confronti di chi verifica la regolarità contributiva?
Nei confronti di Inps e Inail e, per le imprese classificate e classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo Ccnl, delle Casse Edili.

Quali pagamenti verifica il DOL?
Verifica i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati, a quelli impiegati con co.co.co., nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica. (ad esempio nel caso in cui la verifica è effettuata a maggio riguarda i pagamenti scaduti il 31 marzo)

Come si richiede il DOL?
La richiesta deve essere effettuata attraverso il portale dell’Inps o dell’Inail (www.inps.it o www.inali.it), con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it operante sul sistema Inail (non più operativo dal gennaio 2017).
Potrà effettuarsi unicamente dal portale Inps laddove il soggetto richiedente sia un delegato.

Quali dati è necessario inserire per effettuare la verifica?
Una volta effettuato l’accesso con le credenziali a disposizione è necessario inserire esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

Cosa contiene il DOL?
Il DOL contiene il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell’impresa. Il DOL è negativo anche se uno solo dei tre enti dichiara l’irregolarità dell’impresa stessa. Il DOL in formato pdf contiene:

  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il C.F. del soggetto verificato;
  • l’iscrizione Inps, Inail e Cassa Edile;
  • la dichiarazione di regolarità;
  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza del documento.

Quando si avrà l’esito del DOL? Qual è la durata del DOL?
Per le imprese regolari la risposta è immediata (risultando la mancanza di irregolarità negli archivi degli Istituti) e il DOL avrà una validità di 120 giorni dal momento della richiesta. Nei casi in cui non risulta tale regolarità, viene avviata dagli Istituti interessati un’istruttoria e il documento verrà rilasciato non appena sarà conclusa e, al massimo, entro 30 giorni dalla richiesta.

Quando l’impresa è regolare con la Cassa Edile?
L’impresa è regolare nei confronti della Cassa Edile quando ha effettuato i versamenti contributivi scaduti al secondo mese antecedente quello della richiesta o ha un debito verso la Cassa Edile non superiore a 150 euro.

Quali sono gli altri casi di regolarità?
La regolarità sussiste anche in caso di:

  • rateizzazioni autorizzate dagli Enti (Inps, Inail e Casse Edili)
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni di legge
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione

Cosa avviene quando non è riscontrata la regolarità?
Gli Enti e le Casse Edili invitano a regolarizzare, tramite Pec, i soggetti interessati (l’impresa direttamente o i soggetti deputati a effettuare i pagamenti per l’impresa).

Cosa avviene se i soggetti interessati non regolarizzano?
Decorsi inutilmente 15 giorni dalla richiesta inviata dagli Enti e dalle Casse Edili per la regolarizzazione, la risultanza negativa viene comunicata ai soggetti che hanno effettuato la richiesta di DOL.

Cosa succede in caso di DOL negativo?
Nel caso di un DOL negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e/o Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli Enti, l’impresa nei lavori pubblici perderà l’aggiudicazione dell’appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali; non avrà l’attestazione da parte delle SOA; l’efficacia del titolo abilitativo o dell’atto legittimante l’intervento privato è sospesa; l’impresa non avrà diritto a godere dei benefici normativi e contributivi. La regolarizzazione dell’impresa permetterà di effettuare una nuova richiesta per ottenere un nuovo documento di regolarità.
Nei lavori privati, se la valutazione dell’idoneità tecnica dell’appaltatore di cui al D.lgs. n. 81/08 (che comprende l’esibizione o preferibilmente la consegna di copia del Durc) avrà esito negativo, non sarà possibile affidare all’impresa l’esecuzione dell’opera. Si ricorda che se il committente non ha verificato l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie/esecutrici, a suo carico sarà possibile applicare la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o la sanzione da 1.096,00 a 5.260,80 euro.
Peraltro, alla luce del vincolo di responsabilità solidale negli appalti (ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003), sarebbe opportuno inserire, nei contratti di appalto/subappalto privati, una clausola che preveda l’obbligo di presentazione del Durc in fase di esecuzione dei lavori ai fini del pagamento dei singoli SAL e del saldo finale.
Nell’ipotesi di Durc irregolare, il committente/appaltatore potrà in questo caso sospendere i pagamenti nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore.

Quando deve essere acquisito il DOL nei lavori privati?
Il Comune deve acquisire il DOL quando si è perfezionato il titolo edilizio o qualsiasi altro atto legittimante l’intervento edilizio, una volta ricevuta l’indicazione del nominativo dell’impresa/e esecutrice/i.
A seconda del titolo abilitativo edilizio è possibile individuare diversi momenti per l’acquisizione d’ufficio da parte del Comune del DOL.
Permesso di costruire
Il DOL deve essere acquisito quando perviene all’amministrazione comunale la comunicazione di inizio lavori. La modulistica relativa al Permesso di costruire approvata a livello nazionale prevede che i dati dell’impresa esecutrice dei lavori (e delle altre imprese che intervengono nei lavori) possano essere indicati o al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire oppure contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

CILA e SCIA
Il momento in cui il Comune deve acquisire il DOL è diversificato a seconda che l’inizio lavori coincida con il momento della presentazione della comunicazione/segnalazione oppure sia differito ad un momento successivo:

  • in caso di inizio lavori contestuale alla presentazione della CILA/SCIA che deve indicare anche il nominativo del soggetto esecutore il DOL sarà acquisito al momento della presentazione della pratica;
  • nel caso in cui sia necessario acquisire atti di assenso di amministrazioni diverse rispetto al Comune, oppure l’interessato indichi una data diversa di inizio lavori, il DOL può essere acquisito o dopo la comunicazione all’interessato dell’ottenimento dei relativi atti di assenso oppure alla data di inizio lavori indicata dall’interessato e, ove previsto, al momento della comunicazione di inizio lavori. La modulistica della CILA e della SCIA approvata a livello nazionale prevede che i dati dell’impresa esecutrice dei lavori (e delle altre imprese che intervengono nei lavori), necessari ai fini dell’acquisizione del DOL, possano essere indicati o al momento della presentazione della pratica o prima/contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

SCIA alternativa al permesso di costruire
Il DOL deve essere acquisito d’ufficio dal Comune:

  • scaduti 30 giorni dalla presentazione al Comune della SCIA che indica anche il nominativo del soggetto esecutore;
  • se è necessario acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, dopo la comunicazione all’interessato del loro ottenimento oppure alla data di inizio lavori indicata dall’interessato o al momento della comunicazione di inizio lavori.

La modulistica della SCIA, alternativa al permesso di costruire, prevede che i dati dell’impresa esecutrice dei lavori (e delle altre imprese che intervengono nei lavori), necessari ai fini dell’acquisizione del DOL, possano essere indicati o al momento della presentazione della pratica o prima/contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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