Dissertazioni varie sulla contabilità dei lavori, un prezioso punto di vista

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un interessante approfondimento tecnico scritto dall'Ing. Pier Luigi Gianforte dal titolo "Dissertazioni varie sulla conta...

14/08/2017

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un interessante approfondimento tecnico scritto dall'Ing. Pier Luigi Gianforte dal titolo "Dissertazioni varie sulla contabilità dei lavori" che vi invitiamo a leggere.
L'articolo è stato commentato dal Geom. Luciano Murgia con un altro interessante punto di vista, che riportiamo di seguito, anche questo da leggere tutto.

Il commento

Chiedo cortesemente un po’ di spazio perché l’argomento è interessante e poi perché nel leggere l’esposizione e considerando nella globalità quanto esposto, rilevo un sentimento di quasi rivalsa verso “questi poveri DL” che pare debbano essere e fare da capro espiatorio nelle vicende che si susseguono nell’esecuzione di un’opera eseguita per conto dello Stato.

Di professione faccio l’esecutore di opere pubbliche e posso fornire un ulteriore punto di osservazione del fenomeno: Appalto di opera pubblica. Partendo da una premessa che è quella della responsabilità del progettista dell’opera; non dimenticando, infatti, che il progettista non si limita all’aspetto tecnico del progetto, bensì ne cura anche quello economico oltreché della Sicurezza.

Quindi, le vicende successive all’approvazione del progetto, quelle operative in cantiere per intenderci, risentono direttamente dalla qualità espressa in fase di progettazione?

Sebbene non sia questo il tema dell’articolo, la premessa è fondamentale per cercare di dare risposte a quanto nel testo riportato e per cercare di raccordare la discussione ad un contesto più completo al fine (dichiarato) di semplificare la Normativa.

Se quindi anche gli errori di progetto sono da annoverare tra gli - atti non pienamente aderenti al reale stato della commessa-, si vedrà in seguito come questa osservazione, possa incidere in maniera anche determinate sul reale svolgimento delle lavorazioni eseguite in cantiere, fornendo quelle risposte che non scagionano certo nessuno, rispetto alla responsabilità solidale ma possono far luce diversa in osservanza del disposto Art. 132 c.1, l.e), nonché c.6 del D.Lgs 163/06.

Modificabile o emendabile, così recita alla lettera e):

“per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista”.

Ed al comma 6:

“Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.

Tutto ciò premesso non serve per polemica ma, per delineare un comportamento che, nei fatti, assume logicità e soprattutto: liceità, all’interno del rapporto sorto con la firma di un Contratto.

Contratto di Appalto, beninteso, che è sottoscritto da entrambe le parti; un negozio giuridico quindi, che deve tutelare tanto la SA tanto l’appaltatore in un rapporto di equilibrio tipico appunto, del negozio giuridico che da’ però come acquisita l’opera tecnica. Quasi scontata, in quanto parte decisionale assunta precedentemente dalla SA, la quale però allega solo parte di essa tralasciando quelle parti necessarie per la buona comprensione non solo del lavoro bensì fondamentali per capire la logica di progresso nella progettazione (consultabile però dalla DL a margine del processo di contabilizzazione delle opere).

Si tratta a tutti gli effetti di una zona d’ombra in quanto: “Considerando che la congruità della base d’asta è questione di rilevanza generale ... scopo dell’indagine è la prevenzione di eventuali squilibri tra le prestazioni contrattuali e la garanzia alle imprese che i prezzi utilizzati dalle stazioni appaltanti per il calcolo della base d’asta siano aggiornati ..., in quanto sussiste ... una stretta correlazione tra la qualità della prestazione e l’importo stimato a base d’asta che, se non remunerativo, comporta l’alterazione dell’equilibrio economico tra le prestazioni stesse ...”, così recita il Comunicato dell’ex AVCP in data 25/03/2008.

La grana sta quindi a monte, nell’errore di progetto e consiste in ogni occasione di tipo tecnico, economico, amministrativo, giuridico, organizzativo, procedurale comunque rintracciabile in tutte le componenti del contratto d’appalto (bando di gara, contratto, disegni, capitolati, allegati vari) e nella fase esecutiva, che può essere causa di danno o intralcio al corretto andamento dell’appalto.

E torniamo quindi alla definizione di errore elencando alcuni esempi indicativi di errori di progetto (oltre quelli usuali):

  • Uso di un prezzo di prezzario quando la lavorazione non è di tipo medio, e di conseguenza il prezzo di prezzario non è congruente con la situazione di progetto;
  • Uso di un prezzo che sembra di prezzario, mentre invece ci sono una o più modifiche (con inganno all’impresa, ndr) quanto a sigla, oneri maggiorati, prezzo inferiore;
  • Per ogni prezzo non rigorosamente uguale a quello di prezzario per mancanza di analisi prezzi, anche sintetiche, comunque necessarie a fornire esatta conoscenza degli oneri contemplati nel prezzo;
  • Qualunque situazione in cui gli oneri di una lavorazione non sono correttamente valutati rispetto a qualità, quantità, modi e tempi di esecuzione e situazione dei luoghi.

E vogliamo anche discutere delle somme a disposizione della SA e della necessità, comunque, di realizzare il progetto?

Tutto ciò a parziale discolpa di “questi poveri DL” che si trovano a fronteggiare, sul campo di battaglia, tutta una serie ignobile di anomalie, eccezioni e difformità ma che, in ogni caso, debbono tendere verso un obiettivo (!).

Sotto i riflettori di questa nuova prospettiva, si potrebbe delineare anche una risposta alle –patologie- di contabilizzazione la dove le opere vengono allibrate sul libretto delle misure per permettere il raggiungimento del minimo contrattuale per l’emissione del SAL.

  • Quando per l’impresa il danno e l’intralcio al corretto andamento dell’appalto si trasformano in danno economico?
  • L’impresa ha diritto a pretendere l’applicazione del suo diritto contrattuale consistente nell’integrazione del prezzo tramite variante, onde ripristinare la congruità della base d’asta erosa dall’errore di progetto?

Mi rendo conto che dare risposte alla questione ponendo altre domande non sia del tutto opportuno ma debbo dare per scontato che l’imprenditore attento sappia con precisione cosa intende quando progetta e programma l’evoluzione dei lavori della propria impresa. Ma soprattutto mi da lo spunto per affrontare la questione delicatissima e scottante riguardante le varianti in corso d’opera e le, eventuali, riserve per le quali ritengo, si sia persa la cognizione di causa.

Ebbene, la clausola di un bando di gara di appalto che prevede un esonero assoluto di responsabilità della stazione appaltante per i vizi del progetto (c.d. clausola “taglia riserve”) è illegittima; la norma regolamentare che richiede al partecipante alla gara l’attestazione di aver esaminato il progetto, di aver visionato i luoghi, di aver preso conoscenza di ogni altra circostanza e di ritenere i lavori realizzabili, il progetto adeguato e il prezzo offerto remunerativo, non contiene in alcun modo alcuna rinunzia del concorrente ai diritti contrattuali che in caso di aggiudicazione potrebbero derivargli per fatto e colpa di controparte (quale indubbiamente è la imperfetta redazione degli elaborati progettuali). Fonte: delib. Aut. Vig. LL.PP. n. 49 del 11/07/2006.

Tradotto: che ci sia qualcuno che fa’ orecchie da mercante non sposta i termini della questione: se non ci sono NP e varianti l'impresa ha (prima o poi, dipende solo dalla sua pazienza e dai suoi interessi) il diritto di dichiarare inadempiente la stazione appaltante e di chiedere il ristoro del danno, lasciando completamente da parte tutto quanto possa ulteriormente essere richiesto con le classiche riserve.

Perché i diritti sono sanciti dalle leggi, dalla giurisprudenza consolidata e dal contratto complessivamente inteso, o che dir si voglia: negozio giuridico. Da ciò deve scaturire il credito rispetto al fatto che le riserve devono riguardare accadimenti particolari al di fuori del contratto, in quanto tutto quanto deriva da esso e che quindi DEVE essere considerato come facente parte del Pieno Diritto dell'Imprenditore.

Infatti, se un contratto e una norma mi riconoscono un diritto, e questo mi viene illegittimamente negato da un DDL - Pubblico Ufficiale procurandomi un danno, io imprenditore devo far valere verso il pubblico ufficiale il Contratto e la Norma, e questo da subito, cioè mentre il contratto è in essere: che senso ha proporre allo stesso DDL - pubblico ufficiale una domanda economica che non ha come base il contratto e la norma, ma la semplice facoltà riconosciuta all'imprenditore di "mendicare" a ristoro del danno qualche briciola, che verrà o non verrà, non si sa come non si sa quando?

Tutto ciò a parziale discolpa di “questi poveri Imprenditori” che si trovano a fronteggiare, sul campo di battaglia, tutta una serie ignobile di anomalie, eccezioni e difformità ma che, in ogni caso, debbono tendere verso un obiettivo (!).

[Del rigore della normativa e del giustizialismo dello Stato].

Testuale: “…affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto…”

Quando gli viene commissionata la realizzazione di un’opera, l’appaltatore deve osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli. Pertanto egli è tenuto, per legge, a controllare – sempre nei limiti delle proprie cognizioni – la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. Con la conseguenza che se tali istruzioni sono palesemente errate egli è responsabile personalmente, a meno che non dimostri di avere dissentito espressamente e di essere stato indotto ad eseguirle, proprio a causa delle insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo (Cass. sent. n. 1585 del 28.01.2015).

La conclusione, o se preferite la morale, è una sola.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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