Il
Tar del Lazio interviene una seconda volta in merito al
Fascicolo del fabbricato.
I giudici con la recente
sentenza n. 12320 del 13 novembre
scorso interviene in materia di fascicolo del fabbricato ed annulla
la delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la delibera n. 6/2005
della Regione Lazio che, in attuazione della Legge regionale n.
31/2002, avevano reso operativo l’obbligo della redazione del
“fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici.
La
sentenza è stata emessa in riferimento ad un
ricorso
della Confederazione italiana della proprietà edilizia
(CONFEDILIZIA)
contro il Comune di Roma e la Regione Lazio
ed in via preliminare i giudici hanno precisato che in virtù
dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2002 n. 31, i
Comuni del Lazio hanno facoltà d’istituire un fascicolo per ogni
fabbricato esistente o di nuova costruzione, in relazione alla
necessità di conoscere lo stato di conservazione del patrimonio
edilizio e d’individuare le eventuali situazioni di rischio per gli
edifici pubblici e privati subordinando, in riferimento a quanto
previsto dall’articolo 3 della citata legge regionale, tale
istituzione all’emanazione di un apposito regolamento contenete lo
schema del fascicolo del fabbricato e le modalità per
l’individuazione delle zone a rischio per le quali è necessario ed
indispensabile redigerlo che la Regione Lazio non ha mai
emanato.
Il Tar ha, altresì, precisato che
non vi erano serie ragioni
d’urgenza o d’indifferibilità che costringessero il Comune di
Roma, secondo gli ordinari canoni di proporzionalità e
ragionevolezza dell’agire amministrativo, a provvedere
immediatamente, senza attendere l’emanazione la necessaria
intermediazione dell’atto-fonte regolamentare anche in
considerazione del fatto che l’aver adempiuto agli oneri stabiliti
dalla delibera comunale
potrebbe non essere sufficiente ovvero
conforme a quanto invece richiesto successivamente dalla Regione
Lazio che ha successivamente alla delibera comunale emanato il
regolamento d'attuazione dell’articolo 3 della legge regionale n.
31/2002, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio
n. 6 del 14 aprile 2005 ed impugnato dai ricorrenti con i motivi
aggiunti depositati il 6 luglio 2005. Il regolamento specifica il
contenuto del predetto fascicolo per i fabbricati esistenti, per
quelli di nuova costruzione e per quelli nelle area di particolare
rischiosità, fissandone gli schemi minimi essenziali, da integrare,
se del caso, in funzione delle caratteristiche e delle esigenze dei
singoli Comuni. In relazione, poi, all’articolo 7, comma 1 della
legge regionale n. 31/2002, l’articolo 5 del DR n. 6/2005 impone al
proprietario, nella redazione del fascicolo, di servirsi a proprie
spese di un tecnico abilitato, il quale, a sua volta, può
discrezionalmente avvalersi di tutti quegli specialisti che egli
reputa opportuni sia per la formazione del fascicolo stesso, sia
per i relativi aggiornamenti, fermo il suo potere d’imporre misure
adeguate per qualunque situazione ritenuta anche po-tenzialmente
pericolosa, nonché l’assenza di qualsivoglia contributo a rimborso
delle spese affrontate dai proprietari a tal riguardo. Inoltre,
l’art. 2 del DR 6/2005 impone al proprietario di fornire tutte le
informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica,
catastale, strutturale, impiantistica ed autorizzativa del
fabbricato. Sono comprese pure le verifiche di natura storica,
circa le modificazioni del fabbricato nel corso del tempo, nonché
di natura geologica ed ambientale, con riguardo all’interazione tra
le strutture portanti ed il suolo ed sottosuolo dalle stesse
interessato, ivi compresa, se del caso, la verifica dei requisiti
geomorfologici dell’area di sedime e dell’area ad essa adiacente,
nonché dell'inci-denza sulla sicurezza statica della presenza di
apparati aerei e radicali della vegetazione arbustiva e
arborea.
Il TAR ha affermato l`
illegittimità degli adempimenti previsti
dalla delibera comunale e da quella regionale, in quanto
eccessivamente gravosi per i proprietari ed inutili trattandosi per
lo più di dati che sarebbero già in possesso della pubblica
amministrazione ovvero da essa facilmente reperibili ed in
particolare, ad avviso dei giudici è illegittimo richiedere al
privato l’indicazione di tutte le modifiche subite da un edificio
nel corso del tempo, essendo difficile per il singolo operare una
tale ricostruzione storica. Ciò inoltre sarebbe contrario a quanto
previsto dalla legge regionale che in realtà farebbe riferimento
solo agli interventi più recenti ovvero più rilevanti. Secondo i
giudici deve essere considerato
illegittimo anche l’onere di
eseguire verifiche geologiche ambientali, senza operare alcuna
distinzione sulla base dell’età, delle condizioni o del tipo di
edificio perché nascerebbe per i privati l’obbligo di svolgere
accertamenti tecnici di straordinaria complessità, che tra l’altro
devono già essere stati eseguiti dalla pubblica amministrazione in
sede di redazione degli strumenti urbanistici, dei piani
territoriali e di salvaguardia paesistico-ambientale e quindi si
risolverebbero in una mera duplicazione di documenti.
Per ultimo il Tar Lazio ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo
2 della delibera regionale n. 6/2005 nella parte in cui consente
agli organi comunali di integrare il contenuto del fascicolo del
fabbricato in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del
territorio perché con ciò verrebbe attribuito ai comuni una facoltà
illimitata in materia di fascicolo del fabbricato con la
possibilità di aggravare ulteriormente la posizione dei privati,
contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale che si
limitava ad attribuire alle amministrazioni comunali il potere di
individuare le aree rischio; tutto ciò anche in riferimento a
quanto affermato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n.
315/2003, in cui è sottolineato come il dovere di collaborazione
dei privati, per consentire la tutela dell’incolumità pubblica,
deve essere compatibile con i principi di proporzionalità e
ragionevolezza rispetto allo scopo che il legislatore voleva
perseguire prevedendo lo strumento del fascicolo del fabbricato. Ne
deriva che il cittadino sarà tenuto a fornire indicazioni solo in
riferimento a quegli aspetti specifici e particolari, relativi alla
singola unità abitativa, che difficilmente la pubblica
amministrazione può altrimenti conoscere.
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