L’
Agenzia delle Entrate con
provvedimento protocollo
n. 2006/186637 avente per oggetto “Proroga del termine fissato dal
provvedimento del 14 settembre 2006 recante modalità e termini
degli adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 35, comma
10–quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, ha disposto
che
il termine del 30 novembre 2006, stabilito nel punto 3.1
del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14
settembre 2006 per la registrazione dei contratti di locazione di
beni immobili, già assoggettati ad IVA, in corso alla data del 4
luglio 2006,
è prorogato al 18 dicembre 2006.
Con il provvedimento viene prorogato il termine finale individuato
nel punto 3.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 14 settembre 2006 recante modalità e termini degli
adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 35, comma
10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In tal modo, si concede ai soggetti tenuti alla registrazione
telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di
esecuzione alla data del 4 luglio 2006, già assoggettati ad IVA, di
eseguire i relativi adempimenti entro
il nuovo termine del 18
dicembre 2006 che sostituisce il precedente termine del 30 novembre
2006.
Ciò al fine di tener conto delle eventuali difficoltà che
potrebbero essere incontrate nell’esecuzione degli adempimenti di
cui all’art. 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, in ragione del carattere di novità degli stessi e
della rilevanza numerica dei contratti interessati.
Precisamo, peraltro, che gli interessati alla registrazione hanno
potuto utilizzare il software predisposto dall’Agenzia delle
Entrate soltanto dal 10 novembre scorso mentre da venerdì 24 è
stata disponibile la nuova versione (3.2.2.) dal funzionamento non
sempre corretto.
Un nuovo aggiornamento dovrebbe rimuovere l’anomalia relativa al
calcolo dell’imposta di registro nel caso in cui la durata del
contratto sia inferiore alla annualità (esempio: contratto con
durata di sei mesi) ed a questo proposito nasce il problema di chi
ha già inserito i dati relativi ai contratti infrannuali con la
versione precedente (3.2.1.) per i quali la procedura non consente
la trasmissione con la nuova versione.
Il
software non funziona compiutamente ed infatti non è
sempre possibile visualizzare in sede di controllo i dati già
inseriti ed occorre stare anche molto attenti che il soggetto
richiedente la registrazione coincida con il soggetto intestatario
del conto corrente convenzionato perché la mancata coincidenza
blocca la procedura.
Se, poi, non si trascrivono in maniera perfetta le coordinate
bancarie del conto corrente su cui deve essere effettuato
l’addebito dell’imposta di registro, il contratto viene trasmesso
ma la banca non esegue l’accredito della somma e quindi l’imposta
non risulta pagata; in questo ultimo caso
la soluzione potrebbe
essere quella di effettuare, con un minimo di tolleranza da
parte dell’amministrazione,
il versamento mediante il modello
“F23” con il codice tributo 109 T.
In riferimento, poi, ai contratti la cui annualità è scaduta nel
periodo compreso tra il 4 luglio e il 30 novembre sembra che la
procedura abbia trovato il percorso esatto: si deve procedere alla
registrazione del primo troncone di contratto (ad esempio dal 4
luglio al 30 settembre); quindi si devono attendere i numeri di
protocollo attribuiti dall’amministrazione finanziaria e con quelli
si procede alla registrazione e versamento in via telematica della
seconda annualità.
Attendiamo un’ulteriore puntata dell’Agenzia delle Entrate sul
problema della registrazione dei contratti
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