Il Ministero del Lavoro con la nota protocollo 3144 del 22 dicembre
2005 indirizza alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa di Pistoia conferma il non
assoggettamento dei lavoratori autonomi alla certificazione della
regolarità contributiva ed infatti il riferimento alle “imprese
esecutrici” di cui alla lettera b-ter, del comma 8, dell'articolo
3, del D.Lgs. n. 494/1996, concerne soltanto le imprese con
lavoratori subordinati. Pertanto, nel novero dei destinatari
dell'obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori
autonomi e le società senza dipendenti.
Per quanto concerne, invece i lavori privati, per tutte le imprese
che eseguono lavori edili di cui all'elenco riportato all'allegato
I del D.Lgs. n. 494/1996, l'obbligo di dimostrare la regolarità
contributiva deriva direttamente dalla richiamata disposizione di
cui all'art. 3, co. 8, lett. b-bis), del D.Lgs. 494/1996, a
prescindere dal settore in cui sono inquadrate. Peraltro, soltanto
nel caso in cui le stesse siano inquadrate nel settore edile
potranno avvalersi, ai fini della certificazione della predetta
regolarità contributiva, del DURC introdotto in attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 86, co. 10, del D.Lgs. 276/2003.
Viene, altresì, precisato che in virtù della normativa e della
circolare sopra richiamate, il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) deve essere rilasciato dalla Cassa Edile
territorialmente competente per la partecipazione agli
appalti/subappalti di lavori pubblici e privati in edilizia. Tale
documento può essere richiesto dalle aziende edili in tutti i casi
in cui è necessario dare dimostrazione della regolarità
contributiva negli appalti pubblici, mentre per i lavori privati
deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto della
concessione edilizia oppure della DIA, in quanto l'assenza della
certificazione della regolarità contributiva è motivo di
sospensione dell'efficacia.
Infine, per quanto attiene al più delicato tema della validità
della certificazione di regolarità contributiva si ricorda quanto
stabilito dalla citata circolare sottoscritta da INPS, INAIL e
Casse Edili con la quale si è esplicitata una validità mensile del
Documento Unico di Regolarità Contribuiva, decorrente dalla data di
rilascio.
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