INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO

01/12/2006

Dopo che il 25 ottobre scorso, il decreto legge 29 settembre 2006, n. 261, recante:”Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali” è decaduto creando non pochi problemi ad alcune categorie sociali, il Governo è intervenuto nuovamente sull’argomento approvando nel Consiglio dei ministri del 10 novembre 2006 un disegno di legge di iniziativa governativa riguardante: “Interventi per la riduzione del disagio abitativo di particolari categorie sociali.” che è stato presentato alla Camera dei Deputati, il 16 novembre scorso.
Il provvedimento è finalizzato a contenere i disagi sociali connessi alle procedure esecutive di sfratto di particolari categorie sociali e nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni limitrofi con oltre diecimila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004.

In particolare, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge per un periodo di otto mesi, i provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti dei seguenti conduttori:
  • conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;
  • gli inquilini di immobili di proprietà dei cosiddetti "grandi proprietari" (compagnie di assicurazione, banche, istituti previdenziali) la sospensione della procedura di sfratto varrà per diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge.
Sono previsti altresì benefici fiscali (i Comuni potranno prevedere anche esenzione o riduzione dell’ICI) per i proprietari degli immobili.
Per i proprietari degli immobili sono previsti dei benefici, si applicano, infatti, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86: “Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.”

I Comuni avranno, inoltre, quarantacinque giorni per presentare ai Ministeri delle Infrastrutture, della Solidarietà Sociale e delle Politiche per la Famiglia, un piano straordinario pluriennale di edilizia residenziale pubblica che tenga particolare conto delle categorie disagiate (le medesime che usufruiranno della sospensione dello sfratto) già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi (con reddito lordo complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano ovvero abbiano in famiglia persone di oltre 65 anni di età, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%).

É infine prevista la creazione di un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che dovrà concludere i lavori in tempi molto ristretti e predisporre un programma nazionale che fissi gli obiettivi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, al fine di realizzare alloggi in locazione a canone sociale, la riqualificazione di quartieri degradati e proposte normative di natura fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare.

A cura di Gianluca Oreto


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