La VIII
Commissione della Camera dei Deputati (Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) ha concluso nella
seduta
del 29 novembre scorso, dopo le sedute del 8, 9, 16 e 23
novembre, l’esame dello
schema di decreto legislativo
concernente disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed a
conclusione dei lavori ha esitato un
parere favorevole con
alcune condizioni alcune formali ed altre sostanziali tra le quali
evidenziamo le seguenti:
- siano soppresse le disposizioni di cui all’articolo 1,
all’articolo 4, all’articolo 6, comma 2, in quanto ripetitive di
disposizioni legislative già vigenti;
- all’articolo 2, al numero 1), lettera b), con riferimento alla
definizione in via regolamentare delle modalità di coordinamento
della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione,
valutate anche le osservazioni del Consiglio di Stato, occorre
assicurare che in ogni caso siano previste in via regolamentare le
forme opportune di coordinamento tra soggetti pubblici chiamati a
vario titolo ad operare, ferme restando le rispettive competenze,
per la più efficace vigilanza sull’attività degli organismi di
attestazione, in maniera da rendere certi ed efficienti i rapporti
reciproci, a tutto vantaggio della trasparenza e qualità del
sistema;
- più in generale, in ragione dell’opportunità di prevedere una
riforma organica del codice che possa andare incontro alle
molteplici richieste derivanti dagli operatori del settore e dai
mondi professionali interessati, si raccomanda al Governo di
rimettere ad un nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo
– visti anche l’impulso e la volontà positiva manifestata in tal
senso dal Ministro delle infrastrutture nella sua audizione presso
la VIII Commissione della Camera dell’8 novembre 2006 – ulteriori e
più complessivi interventi di riordino e sistemazione del decreto
legislativo n. 163 del 2006, secondo le linee di indirizzo che la
stessa VIII Commissione si riserva di individuare a seguito della
preannunziata attività conoscitiva e istruttoria in materia,
e con alcune osservazioni tra le quali:
- all’articolo 2, dopo il numero 1), si valuti l’opportunità – in
considerazione anche delle obiezioni al riguardo già sollevate in
sede comunitaria – di inserire una ulteriore novella all’articolo
49, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia
di avvalimento, che disponga che il certificato dei lavori è
rilasciato all’impresa aggiudicataria che esegue i lavori, mentre
l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati;
- valuti il Governo l’opportunità di procedere, secondo quanto
prospettato nel parere espresso in sede di Conferenza unificata,
all’inserimento di ulteriori modifiche all’articolo 10, comma 5, ed
all’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 136 del 2006,
per risolvere le specifiche questioni relative rispettivamente:
a) all’esclusione dell’obbligo per il responsabile del procedimento
interno all’amministrazione di essere un dipendente di ruolo,
potendo, invece, tali funzioni essere esercitate anche da personale
legato all’amministrazione stessa da un diverso status
giuridico;
b) all’innalzamento della soglia dei contratti (prima pari ad un
milione di euro, poi ridotta a 500.000 euro con il codice) per i
quali è sancito l’obbligo di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale;
- valuti, infine, il Governo l’eventualità di dettare ulteriori
modifiche alla normativa in tema di appalti di lavori pubblici in
relazione alle questioni problematiche aperte in sede di
contenzioso comunitario, con specifico riferimento alla procedura
di infrazione che oppone, per talune delle disposizioni introdotte
con la legge n. 166 del 2002 (in parte già modificate dal codice
stesso), la Commissione europea all’Italia – e che è già in fase
avanzata di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia europea –
nel cui ambito sono state sollevate precise questioni in relazione
al diritto di prelazione in favore del promotore ed alla posizione
complessiva riconosciuta a quest’ultimo nelle procedure di project
financing, ai contratti misti, alla realizzazione a scomputo dei
lavori di urbanizzazione, all’affidamento della « direzione lavori
» e del collaudo.
Anche la competente
Commissione del Senato (Lavori pubblici,
comunicazioni) ha concluso nella
seduta del 29
novembreparere favorevole con alcune osservazioni, in parte
identiche a quelle della Commissione della Camera.
I senatori ritengono necessario valutare i possibili effetti
finanziari sugli enti locali derivanti dall’estensione del regime
di pubblicità previsto per i contratti sopra la soglia a quelli
sotto la soglia ed invitano a sopprimere la norma del Codice che
cancella l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi di
gara di importo compreso tra 500.000 euro e la soglia comunitaria e
a prevedere, in aggiunta alla normativa esistente, per gli appalti
di lavoro di importo compreso tra 500.000 euro e la soglia
comunitaria, la pubblicazione dei bandi su almeno un quotidiano
nazionale e uno locale.
Restano, quindi aperte le questioni più importanti e l’intervento
organico di correzione sul Codice degli appalti non potrà scattare
in tempi brevi perché entrambe le commissioni hanno riconosciuto
che non ci sono i tempi per una proposta articolata di modifica e
hanno dato il via libera al minidecreto che, di fatto, contiene
solo piccole correzioni e rettifiche.
In verità la Commissione Ambiente della Camera ha posto come
condizione di cominciare a lavorare da subito a un secondo decreto
correttivo “
con ulteriori e più complessivi interventi di
riordino”.
Tino lannuzzi , relatore del parere della Commissione della
Camera ha precisato che “Dopo un ciclo di audizioni presenteremo un
atto di indirizzo al ministro” e del resto, era stato lo stesso Di
Pietro durante l’audizione in commissione a sollecitare
“suggerimenti e proposte per interventi di riforma successivi del
Codice”.
A questo punto resta soltanto da capire se gli istituti del codice
sospesi fino al 31 gennaio 2007 con la legge 12 luglio 2006, n. 228
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione
di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio
di deleghe legislative e in materia di istruzione” e precisamente
quelli relativi a:
- l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e
3);
- il dialogo competitivo (art. 58);
- il divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria in caso di
avvalimento (art. 49);
- l’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- le centrali di committenza (art. 33);
- l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti
relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general
contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4,
lettera f),
in attesa di modifiche che non arriveranno in tempo, subiranno o no
una ulteriore proroga.
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