Lunedì
4 dicembre 2006 è scattato il
termine per adeguare
alle nuove condizioni in materia di rifiuti gli impianti
esistenti che effettuano la messa in riserva, ossia lo
stoccaggio ed il recupero dei rifiuti.
La norma a cui fare riferimento è il D.M. 5 febbraio 1998, art. 11,
comma 4 e s.m.i. secondo la quale entro il 3 dicembre (4 dicembre
primo giorno utile non festivo) le
attività di recupero in
procedura semplificata di rifiuti non pericolosi, in corso alla
data di entrata in vigore dello stesso D.M. n. 186/2006, cioè, al 3
giugno 2006,
dovevano essere adeguate, per la messa in
riserva, alla normativa prevista dall’allegato 5 del D.M. 5
febbraio 1998.
L’allegato 5, in particolare, detta indicazioni circa l’ubicazione
degli impianti, le dotazioni minime di sicurezza, l’organizzazione
all’interno dell’impianto delle aree di stoccaggio dei rifiuti, le
tipologie di stoccaggio, i criteri di gestione dei rifiuti.
Il rispetto dei nuovi parametri è necessario per non incorrere
nel reato di gestione non autorizzata di rifiuti, secondo
quanto previsto dall’art. 256, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006,
Codice dell’ambiente.
Il D.M. n. 186/2006, invece, non affronta la regolarizzazione
dell’adeguamento amministrativo: sarebbe auspicabile, però,
l’adeguamento della comunicazione che deve essere inviata alla
sezione regionale dell’Albo gestori piuttosto che alla Provincia
come in passato.
Per quanto concerne, poi, i nuovi termini in scadenza, si ricorda
che
dal prossimo primo gennaio 2007 sarà operativa la normativa
sulle discariche introdotta dal D.Lgs. n. 36/2003 e attuata dal
D.M. 3 agosto 2005.
Il termine di scadenza era stato inizialmente fissato al 16 luglio
2005; era stato già prorogato al 31 dicembre 2005 dall’art. 11,
comma 1-bis del Decreto-Legge n. 115/2005, convertito con Legge n.
168/2005 ed infine al 31 dicembre 2006 dall’art. 11-quaterdecies,
comma 9, Decreto-Legge 203/2005, convertito con Legge n.
248/2005.
© Riproduzione riservata