L'
Agenzia del Territorio, in riferimento all'articolo 2,
comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26
luglio 2012 recante disposizioni in materia di ruralità degli
immobili emanato ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 ha reso noto lo scorso 7 agosto un
Comunicato con
cui sono stabilite le modalità di presentazione della
documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione negli atti
della specifica annotazione concernente il requisito di ruralità
relativamente ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed a
quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola, diversi da
quelli censibili nella categoria D/10.
Tutta la documentazione, costituita dalle
domande e dalle
autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del
requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al
citato Decreto 26 luglio 2012, deve essere presentata all'Ufficio
provinciale dell'Agenzia territorialmente competente entro la data
del 30 settembre 2012.
La domanda può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
- mediante consegna diretta all'Ufficio;
- tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di
ricevimento;
- tramite fax, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- mediante posta elettronica certificata.
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei
diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti
incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla
redazione degli atti di aggiornamento di catasto dei terreni ed
edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli
agricoltori.
La
domanda deve essere prodotta in duplice originale ed un
originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che
lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, mediante
fax, ovvero per posta
elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta
presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del
rapporto di trasmissione del
fax ovvero quella relativa
all’attestato di trasmissione elettronica.
L'Agenzia del Territorio ha reso, inoltre, disponibile sul proprio
sito internet
www.agenziaterritorio.gov.it una specifica
applicazione, che consente la
compilazione della domanda con
modalità informatiche e la relativa stampa, con l'attribuzione
di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta
acquisizione a sistema informatico dei dati ivi contenuti.
Contestualmente l'Agenzia ha emanato la
circolare n. 2 con la
quale vengono forniti chiarimenti in merito al censimento dei
fabbricati rurali, ai sensi delle recenti disposizioni, con
particolare riferimento alla presentazione ed alla registrazione
negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di
ruralità.
La circolare stabilisce inoltre le regole per le modalità di
dichiarazione dei fabbricati rurali, censiti solo al Catasto
Terreni, entro la scadenza del 30 novembre 2012, con procedura
Docfa.
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