Sulla Gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture recante
“
Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso
d'inflazione programmata, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni e integrazioni.”
Nel decreto vengono pubblicati i seguenti spostamenti in punti
percentuali tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmata per gli anni dal 1993 al 2005:
- anno 1993 scostamento +0,7%
- anno 1994 scostamento +0,4%
- anno 1995 scostamento +1,2%
- anno 1996 scostamento +0,4%
- anno 1997 scostamento -0,8%
- anno 1998 scostamento +0,0%
- anno 1999 scostamento +0,3%
- anno 2000 scostamento +0,3%
- anno 2001 scostamento +1,0%
- anno 2002 scostamento +0,7%
- anno 2003 scostamento +1,1%
- anno 2004 scostamento +0,3%
- anno 2005 scostamento +0,1%
Il
Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell’articolo
133, comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) che
riproduce l’articolo 26, comma 4 della legge n. 109/1994 avrebbe
dovuto emanare
entro il 30 giugno di ogni anno il
decreto
di rilevamento dello scostamento tra inflazione programmata e
reale ma tale decreto, non è stato mai pubblicato ed il
Consiglio di Stato con
sentenza n. 5088, sezione
sesta , del
4 settembre 2006 ha precisato che il ministero
delle Infrastrutture non può sottrarsi all’obbligo previsto di
emanare entro il 30 giugno di ogni anno il decreto di rilevamento
dello scostamento tra inflazione programmata e reale.
La sesta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo un ricorso
della Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
s.r.l., e riformando la decisione del Tar Lazio, ha precisato che
“
Solo nel caso in cui tale operazione sia compiuta è possibile
affermare o negare che l’inflazione reale abbia avuto un’eccedenza
percentuale rispetto a quella programmata maggiore del 2 per
cento”.
In considerazione di tale sentenza e del fatto che i Giudici, con
la stessa, avevano intimato al Ministero per quest’anno l’adozione
del relativo provvedimento previsto al citato articolo 133, comma 3
del D.lgs. n. 163/2006, “
entro 30 giorni dalla notifica e
comunicazione della decisione, con riferimento all’istanza della
ditta e per le annualità nella stessa contemplate”, il
Ministero ha emanato il decreto 6 dicembre 2006, con cui, in
sostanza, viene precisato che
per tutti gli anni dal 1993 al
2005 non si sono verificati scostamenti tra il tasso d'inflazione
reale e il tasso di inflazione programmata superiori al 2%.
E’, quindi, evidente che per gli anni in argomento l’applicazione
del prezzo chiuso non dà alcun aumento percentuale al prezzo dei
lavori appaltati.
Ricordiamo che per i lavori pubblici non si può procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664
del Codice civile e che per gli stessi si applica il “
prezzo
chiuso”, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui
la differenza tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione
programmata nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
In deroga alla impossibilità di procedere alla revisione dei
prezzi, ricordiamo il disposto
degli articoli 133, commi 4, 5, e
6, e 253, comma 24, del D.Lgs. n. 163/2006 in cui è previsto
che qualora il
prezzo dei singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni
in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici
nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra
imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal
direttore dei lavori.
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