Pubblichiamo il provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate contenente l’individuazione dei veicoli
che a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto
privato di persone, ai sensi dell’articolo 35, comma 11, del
decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Il direttore dell'Agenzia dispone:
1. Ai sensi dell'art.35, comma 11, del dcreto-legge 4 luglio 2006,
n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248. i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il
trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o
reimmatricolati come N1, abbiamo codice di carrozzeria F0 (effe
zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore
(Pt), espressa in Kw, e la portata (P), ottenuta quale differenza
tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in
tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito
indicata.
2.Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti, possono essere
individuati veicoli:
- per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi
in cui comunque non consentono il trasporto privato di
persone;
- ai quali si estende l'applicazione del presente provvedimento,
pur non rietrando nei paramentri di cui al punto 1, nei casi in cui
comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di
persone.
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