Come anticipato in una nostra precedente news, oggi 14 dicembre
2006,
scadono i termini per l'adeguamento alle nuove norme
in materia di acustica; entra, infatti, in vigore il
D.Lgs. 195/2006 che modifica in parte il D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
Ricordiamo le principali modifiche al D.Lgs 626/1994 dettate dal
decreto:
- viene modificato il titolo con il seguente:
"decreto legislativo n. 626 del 1994" il titolo e' sostituito dal
seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro."
- viene inserito il Titolo V-bis "Protezione da
agenti fisici" in cui sono fissati i valori limite di esposizione e
valori di azione e definiti gli obblighi dei datori di lavoro.
Secondo la nuova norma, i datori di lavoro dovranno
rivedere e correggere l'operazione di valutazione del
rischio rumore già effettuata secondo le disposizione del
D.Lgs. 277/1991. La differenza sta nell'accorpamento in un
unico documento di valutazione delle rilevazioni inerenti
la sicurezza contro i rischi del rumore.
La mancata valutazione del rischio rumore e la redazione del
relativo documento secondo la nuova norma comporta delle
sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente, che vanno dall'ammenda da 2.000-3.000 euro
circa, alla reclusione da 3 a 6 mesi.
I principali obblighi dei datori di lavoro
riguardano:
- la valutazione dei rischi;
- l'eliminazione dei rischi alla fonte o
riduzione al minimo degli stessi mediante misure di prevenzione e
protezione;
- la predisposizione di dispositivi di protezione
individuali, nel caso in cui i rischi derivanti dal rumore
non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione;
- la limitazione dell'esposizione, nel caso in
cui, nonostante l'adozione delle misure di prevenzione e
protezione, si individuano esposizioni superiori alla soglia;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori,
che dovranno essere informati circa i rischi provenienti
dall'esposizione al rumore e formati in merito alle misure di
prevenzione e protezione contro gli stessi;
- la predisposizione della sorveglianza
sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli
superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o
qualora il medico competente ne conferma l'opportunità
Nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro
valuta il rumore prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata
dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore
impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all'articolo 49-quater;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze tossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati
al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle
vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro
alternative progettate per ridurre l'emissione di
rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore
oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione
dell'udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
Se, a seguito della valutazione dei rischi, si ritiene che i
valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di
lavoro deve misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono
esposti e riportare i risultati nel documento di valutazione.
La valutazione e la misurazione sono programmante ed effettuate con
cadenza almeno quadriennale, da personale
adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro è
obbligato a valutare il rischio rumore in occasione di
notevoli mutamenti o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne mostrino la necessità.
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