Le nuove detrazioni previste dal testo del maxiemendamento alla
Finanziaria, sul quale il Governo ha chiesto la fiducia al Senato,
rappresentano un'alternativa alle detrazioni del 36% utilizzabili
nel caso di semplici ristrutturazioni. Il maxiemendamento alla
Finanziaria prevede, infatti, una detrazione del 55% degli importi
sull'imposta lorda, fino ad un massimo di 100.000 euro;, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo, nel caso in cui
siano stati effettuati degli investimenti consistenti per la
riqualificazione energetica dell'immobile.
Non è possibile quantificare i benefici che è possibile ottenere
usufruendo di questa detrazione perchè se da un lato c'è da
considerare l'enorme spesa iniziale in più rispetto agli
accorgimenti da realizzare per accedere alla detrazione del 36%,
dall’altro è vero che nel caso di detrazione del 55% il valore
limite è 100.000 euro e non 48.000 ed, inoltre, lo sconto fiscale
si incamera in tre anni anzichè 10, oltre al fatto che gli
accorgimenti previsti consentirebbero un radicale risparmio
energetico in bolletta.
Di seguito vengono riportate le principali modifiche ed
accorgimenti previsti per favorire il risparmio energetico ed
accedere alla detrazione del 55%.:
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1),
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali
di pari importo.
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che
siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative all'istallazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e università spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione
di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo.
- Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
- Le precedenti detrazioni sono concesse, sempre che siano
rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
- la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è
asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e
penalmente dell'asseverazione;
- il contribuente acquisisce la certificazione energetica
dell'edificio, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale,
ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione
energetica" predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni dei energia
primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispettivi
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il
caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un
identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di
qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro
eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica,
ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano
negli importi detraibili.
- All'art. 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito
il seguente: "1 bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista
l'istallazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 KW
(KWh ?) per ciascuna unità
abitativa."
- Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi
complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000
metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e
termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria annuo di almeno il 50%
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonchè del
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55% degli
extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di
fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di
progettazione.
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