RISPARMIO ENERGETICO

15/12/2006

Le nuove detrazioni previste dal testo del maxiemendamento alla Finanziaria, sul quale il Governo ha chiesto la fiducia al Senato, rappresentano un'alternativa alle detrazioni del 36% utilizzabili nel caso di semplici ristrutturazioni. Il maxiemendamento alla Finanziaria prevede, infatti, una detrazione del 55% degli importi sull'imposta lorda, fino ad un massimo di 100.000 euro;, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, nel caso in cui siano stati effettuati degli investimenti consistenti per la riqualificazione energetica dell'immobile.

Non è possibile quantificare i benefici che è possibile ottenere usufruendo di questa detrazione perchè se da un lato c'è da considerare l'enorme spesa iniziale in più rispetto agli accorgimenti da realizzare per accedere alla detrazione del 36%, dall’altro è vero che nel caso di detrazione del 55% il valore limite è 100.000 euro e non 48.000 ed, inoltre, lo sconto fiscale si incamera in tre anni anzichè 10, oltre al fatto che gli accorgimenti previsti consentirebbero un radicale risparmio energetico in bolletta.

Di seguito vengono riportate le principali modifiche ed accorgimenti previsti per favorire il risparmio energetico ed accedere alla detrazione del 55%.:

  • Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  • Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
  • Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  • Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  • Le precedenti detrazioni sono concesse, sempre che siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
    • la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
    • il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica" predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni dei energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispettivi valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
  • All'art. 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'istallazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 KW (KWh ?) per ciascuna unità abitativa."
  • Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonchè del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
A cura di Gianluca Oreto


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