Come noto, l’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997 ha
previsto la possibilità di utilizzare le procedure telematiche per
gli adempimenti in materia di registrazione di atti relativi a
diritti sugli immobili, di trascrizione iscrizione ed annotazione
nonché di voltura catastale. In altre parole, con tale decreto è
stata prevista, per la prima volta, la possibilità di assolvere con
un unico invio (modello unico informatico) a: registrazione,
richiesta di trascrizione e voltura, degli atti aventi ad oggetto
beni immobili. Con successivi provvedimenti e già dal 2000 è stata
concretamente attuata la previsione normativa, ma solo
relativamente ad alcune tipologie di atti notarili ( fra cui,
compravendite, permute, divisioni).
Con provvedimento 6 dicembre 2006 dei Direttori delle agenzie delle
Entrate e del Territorio, di concerto con il Ministero della
Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre
2006, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, tali procedure telematiche vengono estese a
nuove categorie di atti (fra cui atti societari, procure, vendite
di beni mobili) e, progressivamente, a nuovi soggetti (pubblici
ufficiali diversi dai notai).
A partire dal 2007 le procedure telematiche verranno estese a tutti
gli atti societari, alle procure ed alle vendite di beni
mobili.
Tutto fa capo ad un unico obiettivo: informatizzazione in piena
regola, secondo quanto già previsto per la creazione , gestione e
conservazione degli atti pubblici in formato digitare e l’invio di
tutti gli atti notarili ricevuti o autenticati e che riguardano
società, procure e beni mobili.
Da aprile 2007, poi, il sistema di trasmissione informatica
diventerà l’unico canale da usare in quanto obbligatorio per tutti
i notai.
Dal 2008, infine, la possibilità, seppur facoltativa, sarà
trasmessa anche agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati
della pubblica amministrazione.
Il provvedimento, nel dettaglio, prevede che l’agenzia del
territorio, fino a quando non sarà operativo il modello unico per
l’edilizia, trasmetterà ai comuni per via telematica o su supporto
informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione
presentate a far data dal 1° gennaio 2006.
Tutte le incoerenze riscontrate e da personale tecnico del comune,
saranno segnalate dal responsabile del procedimento del comune
stesso all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, che
provvederà agli adempimenti di competenza.
Per quanto concerne le modalità e termini per la trasmissione ai
comuni delle dichiarazioni pervenute, gli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio provvederanno, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto, a trasmettere ai
comuni, su supporto informatico, i file relativi alle dichiarazioni
di variazione e di nuova costruzione di propria competenza,
presentate dal primo gennaio al 30 settembre 2006.
I file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova
costruzione, presentate a decorrere dal primo ottobre 2006 e fino
all’introduzione del modello unico digitale per l’edilizia, saranno
trasmessi ai comuni, per via telematica o su supporto
informatico.
I comuni, entro novanta giorni dalla ricezione dei file,
verificheranno la coerenza delle caratteristiche dichiarate delle
unità immobiliari rispetto alle informazioni disponibili e
comunicheranno le eventuali incoerenze riscontrate agli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio.
Gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno ad
effettuare gli adempimenti di competenza in materia di validazione
delle rendite catastali, anche sulla base delle segnalazioni
pervenute dai comuni, ove ne ricorrano i presupposti. Qualora le
segnalazioni delle incoerenze non producano effetti sulla
variazione del classamento, ne verrà data comunque motivata
comunicazione al comune.
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