Con Sentenza n. 7089 dell’1 dicembre 2006 il Consiglio di Stato
ha accolto il ricorso di un professionista a cui era stato revocato
l’incarico fiduciario di progettazione concernente opere di
rimboschimento e manutenzione ai rimboschimenti esistenti.
L’incarico di progettazione era stato revocato al professionista a
seguito di Sentenza del TAR Campania, che aveva accolto il ricorso
presentato da una controparte con cui si chiedeva l’annullamento
dell’incarico di progettazione in quanto non era stata effettuata
una formale procedura di aggiudicazione.
Il professionista appellandosi al Consiglio di Stato ha presentato
Ricorso in Appello, depositato in data 20 Aprile 2005, con cui ha
impugnato la sentenza del TAR Campania, deducendone l’erroneità e
l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento.
Il Consiglio di stato Con Sentenza n. 7089 dell’1 dicembre 2006,
come suddetto, ha accolto il ricorso in appello del professionista,
in quanto per l’attribuzione di
incarichi di progettazione
sottosoglia (40.000 ECU secondo la Merloni-ter portati a
100.000 Euro dalla Legge 166/2002), previsti dall’art.17 comma 12,
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, il legislatore non prescrive
l’esperimento di una formale procedura di aggiudicazione, né
un’espressa e puntuale predeterminazione di ulteriori e più
specifici criteri di scelta dalla stazione appaltante, potendo
l’affidamento avvenire a soggetti di fiducia.
© Riproduzione riservata