Le tariffe autostradali possono aumentare solo con un effettivo
miglioramento della qualità del servizio agli utenti, lo ha detto
il Ministro alle Infrastrutture Di Pietro. I previsti aumenti che
sarebbero dovuti scattare dal prossimo gennaio al momento sono
bloccati.
Il Maxiemendamento alla Finanziaria 2007 al comma 1021
prevede che il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto
dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive
modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
successive modificazioni,
è soppresso e che solo a decorrere dal
1 gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte
le autostrade,
un sovrapprezzo il cui importo è pari:
- a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di
euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a
chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro
dal 1o gennaio 2009;
- b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di
euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a
chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro
dal 1o gennaio 2009.
I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo
forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione
del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la
manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il
miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione
alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalità
di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al
versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli
introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle
maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di servizio.
Il Ministro Di Pietro ha confermato inoltre quanto previsto al
comma 1020 del Maxiemendamento ovvero che a decorrere dal 1
gennaio 2007
la misura del canone annuo di cui all’articolo
10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
è fissata nel
2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei
concessionari.
Secondo quanto indicato al
comma 1022 del Maxiemendamento è
stato istituito un
nuovo fondo per contribuire al finanziamento
di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo,
confluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi
autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Nei
contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che
una quota di questo fondo sarebbe destinata all’
acquisto di
materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e
metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei
servizi stessi.
Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie
metropolitane, di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968,
n. 382, e successive modificazioni,
verrà inoltre soppresso
e l’ANAS Spa subentrerà nella mera gestione dell’intero patrimonio
del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti
dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il
personale dipendente.
Il subentro non è soggetto ad imposizioni
tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del
Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla
riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari
autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle
risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di
completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi
delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione
vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica.
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