L’entrata in vigore del
Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n.
195, che modifica in parte il
Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626, ha posto nuovi limiti per proteggere i
lavoratori dal
rischio rumore.
La formulazione del decreto è stata, probabilmente, concepita
facendo riferimento alle caratteristiche dei luoghi di produzione
fissi ed, infatti, la sua applicazione risulta essere molto
problematica nei casi di attività temporanee quali possono essere i
cantieri edili, che presentano delle complessità diverse e
spesso di difficile valutazione.
L’
esposizione al rumore all’interno di un cantiere edile
dipende fortemente da un insieme di fattori che, variando sia
settimanalmente sia nella singola giornata di lavoro, rende
inapplicabili le metodologie di valutazione previste dal decreto,
applicabili più che altro in ambienti dove ciascun lavoratore e
ciascun posto di lavoro è attribuibile ad uno specifico livello di
esposizione.
È, quindi, necessario stabilire un percorso logico al fine di
stabilire dei
criteri che facciano fronte anche alle
diversità dei cantieri, in particolare è possibile
evidenziare il seguente:
- individuazione delle attività lavorative e delle relative
emissioni sonore durante il loro svolgimento;
- suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi
omogenei secondo le attività svolte e individuazione, nell’ambito
di ciascun gruppo omogeneo, dei livelli di esposizione equivalenti
di ciascuna delle attività e della relativa percentuale di tempo
lavorativo dedicato;
- calcolo per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione
personale relativo alla settimana di maggior rischio riferita
all’intera durata del ciclo produttivo, tenuto conto delle
caratteristiche del cantiere e considerando dell’attenuazione dei
dispositivi di protezione individuale dell’udito scelti.
In situazioni non contemplate nelle banche dati sono necessarie le
verifiche strumentali.
Ma è prassi che
i risultati rilevati in un cantiere siano
esportabili in altri cantieri analoghi e che, con alcune
avvertenze, si possa fare riferimento ai valori individuati nelle
banche dati o a quelli in possesso delle imprese.
L’
impiego delle banche dati permette la valutazione preventiva
del rischio e consente di adottare le misure necessarie
superando gli inevitabili tempi d’attesa di una campagna di
misurazione diretta.
Per utilizzare valori corretti, che possono essere diversi
da quelli indicati nelle banche dati, si dovrà tenere conto di:
- risultati di rilevazioni di controllo che sono comunque
necessarie o consigliabili;
- possibile sovrapposizione di rumori provenienti da altre
attività in atto nello stesso cantiere;
- eventuali altre situazioni peggiorative quali, per esempio,
lavoro in ambienti confinati, macchine più rumorose per
obsolescenza o carenza di manutenzione eccetera;
- caratteristiche delle macchine superiori a quelle individuate
in banca dati (attrezzi efficacemente ‘‘silenziati’’) o di
particolari disposizioni che producano effetti di schermo;
- particolari modalità operative.
Il nuovo decreto prevede, inoltre, delle restrizioni maggiori per
quanto concerne il livello di esposizione massimo che scende di tre
decibel e, quindi, da 90 a 87 dBA.
Tale valore è, inoltre, divenuto una soglia invalicabile, mentre
prima poteva essere superato adottando alcune cautele. L’obbligo di
utilizzare dispositivi di sicurezza scatta, inoltre, a 80 dBA e non
più a 85.
L’entrata in vigore del decreto 195/2006 ha, inoltre, modificato il
regime sanzionatorio per chi non si adegua alle regole di tutela
dai rischi di esposizione al rumore ed, in particolare, prevede
sanzioni pesanti per tutte le figure coinvolte e quindi:
- datore di lavoro;
- dirigenti;
- preposti;
- progettisti, fabbricanti e installatori;
- medico competente;
- lavoratori.
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