Con
337 voti favorevoli e 262 contrari la Camera dei
deputati, nella seduta di ieri, giovedi 21 dicembre, ha approvato,
senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, l’articolo unico del
disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal
Senato, recante
disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (
legge finanziaria
2007).
Dopo la trattazione degli ordini del giorno l'Assemblea ha
approvato in via definitiva il provvedimento.
E' stato, altresì, approvato in via definitiva il disegno di legge,
già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, concernente
il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
Ricordiamo che il ddl finanziaria 2007, varato dal Consiglio dei
Ministri il 29 settembre 2006, era stato approvato in prima lettura
dalla Camera dei deputati il 19 novembre scorso e successivamente
il senato, con voto di fiducia, nella seduta di venerdì 15 dicembre
scorso, aveva approvato l'emendamento interamente sostitutivo del
disegno di legge Finanziaria 2007 sul quale il Governo aveva posto
la questione di fiducia.
La Finanziaria 2007 si presenta con un unico articolo composto da
1.365 commi e, di fatto, è stata interammente sostituita dal
maximendamento del Governo presentato a Palazzo Madama che conferma
molte delle disposizioni presenti nel del testo del ddl Finanziaria
approvato alla Camera, tra cui ricordiamo i seguenti.
- Irpef
Ridisegnata la curva Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2007: sono
stati rimodulati gli scaglioni di reddito e le corrispondenti
aliquote di tassazione. Cambiano anche le modalità di
determinazione dell’imposta con l’introduzione di apposite
detrazioni. Fino a 15mila euro aliquota del 23%, da 15mila a 28mila
27%, da 28mila a 55mila 38%, da 55mila a 75mila 41%, oltre 75mila
si applica il 43 per cento. Le deduzioni di lavoro dipendente,
pensione, lavoro autonomo e altri redditi vengono sostituite da un
sistema di detrazioni. Introduzione, dunque, delle detrazioni per
carichi di famiglia e delle detrazioni per alcune categorie di
redditi. Detrazione di 800 euro a figlio, che sale a 900 per i
figli che hanno meno di 3 anni. Le detrazioni sono aumentate di 220
euro per figli portatori di handicap. La detrazione è ripartita al
50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il
reddito più elevato. In caso di separazione legale, annullamento o
divorzio spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
In caso di affidamento congiunto e in mancanza di accordo, la
detrazione è ripartita fra i genitori. Determinazione dell’imposta
dovuta dai soggetti non residenti.
- Immobili e catasto
- Con i commi dal 46 al 49 vengono precisate le norme per la
tracciabilità delle operazioni di compravendita immobiliare con
particolare riguardo all’attività dei mediatori immobiliari che
vengono inclusi tra i soggetti che obbligati a richiedere la
registrazione delle scritture private relative a preliminari di
compravendita o di locazione; con i commi 48 e 49 vengono dettate
disposizioni modificative al comma 22 dell’articolo 35 del
decreto-legge n. 223/2006 che ha introdotto l’obbligo di
specificare negli atti di cessione le modalità analitiche di
pagamento, l’eventuale presenza di un intermediario ed il relativo
compenso corrisposto.
- Con i commi 101 e seguenti, obbligo per i comuni, a decorrere dal
1° novembre 2007 di esercitare direttamente, anche in forma
associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali
loro attribuite dal Dlgs 112/1998. È esclusa la possibilità di
servirsi di società private, pubbliche o miste
pubblico-private.
- Con i commi 101 e seguenti, nelle dichiarazioni dei redditi
presentate nell’anno 2007 ne quadro dei fabbricati deve essere
indicato per ogni immobile l’importo dell’Ici dovuta per l’anno
precedente ed obbligo per i Comuni di comunicare all’Agenzia del
Territorio discordanze tra dati ICI e dati catastali.
- Riqualificazione energetica degli edifici
- Con i commi dal 344 al 350 viene confermata la detrazione
dall’Irpef del 55% delle spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici; per l’installazione di coperture,
pavimenti e infissi e di pannelli solari per la produzione di acqua
calda; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaia a condensazione, e di adeguamento
della rete di distribuzione.
- Viene, poi, definito con i commi 351 e 352 anche un contributo
pari al 55% degli extra-costi sostenuti per chi farà interventi su
nuove costruzioni, di volumetria superiore a 10.000 mc, iniziati
entro il 31 dicembre 2007 e terminati entro i tre anni successivi,
a ridotto fabbisogno di energia commi.
- Pannelli fotovoltaici
Nel regolamento edilizio comunale ai fini del rilascio del permesso
di costruire, deve essere prevista l’installazione di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici
di nuova costruzione in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità
abitativa.
- Condominio
Obbligo del condominio, quale sostituto d’imposta, di effettuare la
ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta
dal percipiente, anche sui corrispettivi dovuti per prestazioni
relative a contratti di appalto.
- Professionisti
- Vengono limitati gli automatismi negli accertamenti. La
contestazione automatica di maggiori imposte sulla base degli studi
di settore scatterà solo se la presunta evasione è particolarmente
consistente. L’accertamento da parte del fisco scatterà solo per
quegli artigiani, commercianti e professionisti che dichiareranno
un importo inferiore al 40% dello studio di settore, e comunque nei
casi in cui la divergenza sia superiore a 50.000 euro.
- Con il comma 69, in riferimento agli obblighi di tracciabilità
dei compensi, viene modificato il comma 12-bis dell’articolo 35 del
decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge
n. 248/2006 e viene disposto che il limite di 100 euro si
applicherà a decorrere dall’1 luglio 2009 mentre sino al 30 giugno
2008 tale limite è di 1.000 euro e dall’1 luglio 2008 al 30 giugno
2009 il limite è stabilito in 500 euro. Possibilità di deroga ai
limiti indicati successivamente ad apposito decreto del ministro
dell’Economia che individua le condizioni impeditive.
- Con il comma 334 vine modificato l’articolo 54 del Testi unico
dell’imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986 e scatta per i
professionisti la possibilità di dedurre le quote di ammortamento
degli immobili e i relativi canoni di locazione finanziaria. Gli
immobili saranno ammortizzabili in quote annuali non superiori a
quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze mentre è consentita la
deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state
sostenute, delle acquisizioni di beni strumentali il cui costo
unitario non sia superiore ad euro 516,40.
- Ristrutturazioni
Confermata la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni. Lo sconto
fiscale sale al 55% per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici che consentano di riscaldare con minor
consumo e per l'installazione di pannelli solari.
- Società per l’investimento immobiliare quotate
(Siiq)
Arrivano in Italia le società per l'investimento immobiliare
quotate, specializzate nel mercato delle locazioni. Godranno di un
regime fiscale agevolato con un'imposta sostitutiva del 20% al
posto dell'Ires e dell'Irap. Per la quota di utili che deriva
dall'affitto per uso abitazione l'aliquota scende al 15 cento.
- Canoni demaniali
Con i commi 249 e seguenti viene modificato il sistema di
determinazione dei canoni annui per concessioni demaniali marittime
rilasciate con finalità turistico ricreative.
- Tassa di successione
Viene modificata la tassa di successione prevista dal decreto
fiscale collegato. Le aziende familiari saranno esentate dalla
tassa se passano a parenti fino al terzo grado, a condizione che
gli eredi proseguano per almeno cinque anni nell’attività di
impresa. Per fratelli e sorelle arriva una franchigia di 100.000
euro, oltre la quale l’aliquota torna al 6%. Se l’erede è portatore
di handicap grave, invece, la franchigia viene innalzata a 1,5
milioni. Per coniugi e figli è prevista una franchigia fino a un
milione e l’aliquota del 4% sulla quota eccedente e costituzione di
vincoli di destinazione.
- Imposta di scopo
I Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2007 possono istituire una
imposta di scopo destinata alla parziale copertura (massimo 30%)
delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai
Comuni in un apposito regolamento. Possibile per opere di trasporto
pubblico urbano, opere viarie, di arredo urbano, di risistemazione
di parchi e giardini, realizzazione di parcheggi pubblici,
restauro, conservazione dei beni artistici e architettonici, opere
per nuovi spazi per eventi e attività culturali allestimenti
mussali e biblioteche, realizzazione e manutenzione di opere di
edilizia scolastica.
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