Il Ministero dell'Economia e delle Finanza, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, ha pubblicato la
circolare 27
novembre 2012, n. 36 recante ad oggetto
"Decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 (c.d.
decreto certificazione)
recante Modalità di certificazione del
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni,
degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di
cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni -
Modalità applicative".
Ricordiamo che il Decreto Certificazione disciplina le modalità di
certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle
Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale. Il MEF ha rilevato gli aspetti rilevanti ai fini della
presente circolare:
a) è stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il
termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i
creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel
caso in cui l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato
la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilità del
credito;
b) con riferimento alle Regioni e ai relativi enti del Servizio
Sanitario Nazionale è stato circoscritto l'ambito di esclusione dal
rilascio delle presenti certificazioni. Pertanto a legislazione
vigente:
- sono tenute al rilascio delle certificazioni anche le Regioni
(ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari;
- è stato modificato il perimetro degli enti esclusi dalla
disciplina della certificazione: anziché le Regioni sottoposte ai
piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del
Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dalla normativa
previgente, non possono rilasciare certificazioni di crediti ai
sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell'ambito di detti
piani o programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di
operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei
predetti piani o programmi operativi.
Dopo un breve excursus normativo, la circolare del MEF ha ricordato
l'ambito di applicazione del decreto certificazione , che riguarda
le modalità di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti da parte:
a) delle Regioni e dalle Province Autonome;
b) degli Enti locali.
c) degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Le certificazioni previste dal decreto certificazione non sono
rilasciate:
a) dagli Enti locali commissariati. Più precisamente non sono
oggetto della certificazione i crediti nei confronti degli Enti
locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti
prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti
rientranti nella gestione commissariale;
b) dagli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi
operativi di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito di detti
piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al
debito, ferma restando comunque la validità delle certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate
nell'ambito delle operazioni di gestione del debito sanitario, in
attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
Per quanto attiene all'ambito oggettivo, occorre far riferimento
alla natura del credito, così come desumibile dal contratto
stipulato; pertanto il MEF ha ritenuto che il decreto
certificazione trovi applicazione in relazione ad ogni credito
scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni,
forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Può essere certificato solo
l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come
adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa,
secondo gli indici ISTAT.
La circolare del MEF ha, infine, precisato:
- il procedimento di rilascio della certificazione;
- le indicazioni operative alle ragionerie territoriali dello
stato circa la nomina dei commissari ad acta;
- le procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito
in fase di utilizzo della certificazione da parte del
fornitore;
- la procedura di pagamento del credito certificato;
- la modalità per la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del
decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.
602;
- la modalità per la comunicazione mensile al ministero
dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio;
- le comunicazioni degli agenti della riscossione al ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con
somme dovute per tributi e contributi previdenziali.
In allegato il testo della circolare.
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