Nella seduta del 22 dicembre 2006, il
Consiglio dei Ministri
ha approvato in via definitiva il decreto legislativo proposto dal
Ministro per le politiche europee, Emma Bonino, e del Ministro per
lo sviluppo economico, Pierluigi Bersani, che modifica alcune parti
della normativa di recepimento della direttiva n. 2002/91 in
materia di
rendimento energetico nell’edilizia, alla luce
della duplice esigenza di tenere conto del bilancio emergente dai
primi dieci mesi di applicazione e di sviluppare la politica
energetica nazionale e regionale nel settore civile.
Tra le modifiche previste, il nuovo decreto stabilisce le
tempistiche e gli obblighi per gli edifici che vengono immessi nel
mercato immobiliare e per i nuovi per l’ottenimento della
certificazione energetica.
Le modifiche messe a punto dal decreto possono essere così
riassunte:
- a partire dal 1° luglio 2007, tutti gli edifici esistenti che
vengono immessi nel mercato immobiliare hanno l’obbligo di ottenere
la certificazione energetica;
- a partire dalla stessa data, tutti gli edifici superiori a
1.000 metri quadrati hanno l’obbligo di ottenere la certificazione
energetica nel caso immessi interamente nel mercato
immobiliare;
- a partire dal 1° luglio 2008, l’obbligo di certificazione
energetica diventa obbligatorio per tutti gli immobili che vengono
immessi interamente nel mercato immobiliare a prescindere della
loro dimensione;
- a partire dal 1° luglio 2009, il certificato di efficienza
energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei
singoli appartamenti;
- a partire dal 1° gennaio 2007, a prescindere dalla sua
obbligatorietà, l’attestazione di certificazione energetica diviene
condizione necessaria per accedere a tutti gli incentivi
pubblici.
Il consiglio dei Ministri ha poi stabilito che
entro febbraio
2007, verrà emesso un decreto ministeriale che individuerà le
linee guida per i criteri di certificazione; si dovrà,
dunque, attendere il mese di febbraio per capire quali saranno gli
accorgimenti necessari per ottenere il certificato, fino ad allora
la certificazione energetica, che secondo la 192 deve essere
effettuata da un soggetto esterno, potrà essere sostituita dal un
attestato di certificazione energetica rilasciato dal progettista
dell’edificio oppure dal direttore dei lavori (con le conseguenti
responsabilità).
Nel frattempo, il decreto, in accordo con la normativa europea,
stabilisce dei
valori più restrittivi per quanto concerne il
fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione
invernale e i valori delle trasmittanze limite.
Anticipando al 1° gennaio 2008 la data prevista per l’adeguamento
ai criteri di isolamento termico, precedentemente previste per il
1° gennaio 2009, il decreto, al fine di ridurre il consumo di
energia termica, stabilisce dei criteri di molto più rigidi che
ridurranno i consumi attuali del 20-25%.
Per i nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici con volumetria
superiore a 1.000 metri quadrati dovranno essere previsti dei
sistemi schermanti al fine di contenere i consumi per il
condizionamento.
Per tutti i nuovi edifici è previsto, inoltre, l’obbligo di
utilizzare
fonti rinnovabili per la produzione di almeno il 50%
dell’acqua calda sanitaria, e di istallare un impianto fotovoltaico
che garantisca la produzione di 0,2 kW per ciascuna unità
abitativa.
Seguendo le indicazioni previste dalla Finanziaria 2007, viene,
inoltre, favorita la sostituzione di impianti di riscaldamento
nelle zone climatiche più fredde a favore di caldaie ad alta
efficienza energetica.
Ma una delle indicazioni più importanti previste è la
partecipazione delle Regioni mediante l’utilizzo di strumenti di
pianificazione ed urbanistici per favorire l’impiego di fonti
rinnovabili e un utilizzo razionale dell’energia a favore
dell’ambiente.
L’approvazione del Decreto legislativo da parte del Consiglio dei
Ministri è avvenuto dopo che nei giorni scorsi la Commissione
Industria del Senato e le Commissioni Attività produttive e
Bilancio della Camera si erano pronunciate positivamente sul
provvedimento sottolineando, in particolare, l’opportunità
dell’obbligo di certificazione energetica per gli edifici da
immettere nel mercato immobiliare, rendendo più aderente il D.lgs.
n. 192/2005 alla direttiva 2002/91/CE.
I Senatori avevano chiesto, anche, di prevedere che l’attestato di
certificazione energetica venga messo a disposizione,
contestualmente all’atto di trasferimento dell’immobile, e che in
assenza di tale attestato il pubblico ufficiale opponga il rifiuto
di redigere l’atto e hanno, altresì, sottolineato la necessità di
emanare nel più breve tempo possibile la normativa di attuazione
prevista dal Dlgs 192/2005, i cui termini sono già scaduti.
La Commissione Industria del Senato aveva chiesto, inoltre, di
evitare la fissazione dei limiti minimi di trasmittanza delle
componenti dell’edificio, e dei limiti alle dimensioni delle
superfici vetrate puntualizzando la necessità di evitare
l’imposizione dell’obbligo di privilegiare particolari tecnologie
di produzione di energia rinnovabile a scapito di altre fonti
rinnovabili, prevedendo, magari, che una determinata quantità di
energia utilizzata dall’edificio sia prodotta con una pluralità di
sistemi rinnovabili demandando ai progettisti la scelta della
tecnologia più idonea disponibile al momento per la specifica
realizzazione edilizia.
Lo schema di Dlgs aveva, altresì, ottenuto parere favorevole anche
dalla Conferenza delle Regioni che, tra le altre cose, aveva
chiesto di eliminare la previsione della reclusione prevista per il
direttore dei lavori che presenti al Comune un falso attestato di
qualificazione energetica, mantenendo la sanzione da 500 a 3000
euro.
© Riproduzione riservata