Importanti novità nel
Consiglio dei Ministri di venerdì
22 Dicembre scorso che ha approvato lo schema di un
decreto-legge cosiddetto “Milleproroghe” con cui viene stabilito,
tra l’altro, che sia
prorogata la fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche relative alle costruzioni di
cui al D.M. 14/09/2005.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
14 settembre 2005, muovendosi lungo il percorso già tracciato
dall'OPCM 3274/2003, ha avviato una riforma culturale del vecchio
modo di costruire in zona sismica.
Per la prima volta nella storia, le strutture non vengono ritenute
affidabili per un tempo indeterminato ma, viceversa, per un tempo
di vita utile.
La nuova normativa introdotta dal Decreto Ministeriale, tranne che
per casi particolari, punta, - essenzialmente - al metodo di
calcolo agli stati limite, dettando una serie di regole che devono
essere rispettate per evidenziare al meglio azioni, deformazioni e
prestazioni della struttura calcolata.
La proroga comporta, quindi, uno
slittamento del termine
dal 22 aprile 2007 al 31 dicembre 2007.
Inizialmente, con l’articolo 5, comma 2-bis del decreto-legge n.
136/2004, convertito nella legge n. 186/2004 come introdotto
dall’articolo 14-undevicies del decreto-legge n. 115/2005
convertito nella legge n. 168/2005, era previsto che per un periodo
di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
attuativo della legge (il decreto ministeriale 14 settembre 2005)
vi fosse la possibilità di applicare, in alternativa o le nuove
norme regolamentari o quelle precedenti in materia di costruzioni
in zona sismica e idraulica precedente (la legge 1086/71 e legge
64/74). Il termine della fase sperimentale sarebbe scaduto il 22
aprile 2007.
Il governo ha deciso, quindi, anche in relazione alle diverse gravi
difficoltà interpretative e applicative del decreto ministeriale 14
settembre 2005 (regolamento attuativo della norma di legge), di
procedere a una approfondita revisione dell’articolato per rendere
il decreto maggiormente affidabile nella pratica applicativa.
Per altro con l’articolo 2 del D.M. 14/9/2205 è stata istituita una
Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa,
che potrà procedere - nel periodo transitorio - alla prescritta
revisione periodica biennale delle norme tecniche.
Ma già alcuni importanti segnali erano giunti nei mesi precedenti
dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri che in uno studio di
160 pagine, pubblicato nel mese di aprile scorso, demolisce le
norme tecniche etichettandole come prescrittive e non rispettose
delle esigenze di armonizzazione esistenti nel campo dell’edilizia
a livello europeo; il CNI aveva individuato nel decreto alcune
contraddizioni ed aveva rilevato come le norme tecniche, pur
definendosi “prestazionali” (paragrafi 2.3 e 5.7.1.1.), fissano
“oltre agli obiettivi generali della sicurezza, anche i metodi di
calcolo necessari per il conseguimento di tali obiettivi.
Secondo il CNI, non essendo chiara “l’effettiva portata giuridica”,
i metodi di calcolo contenuti nel decreto acquistano “valore
obbligatorio implicito”.
Il CNI, di fatto, chiedeva la verifica della “
effettiva capacità
di affrancamento dei singoli progettisti dai metodi indicati nel
decreto” adottando un provvedimento di rango superiore dove
vengano elencate una volta per tutte le norme cogenti.
Non si era fatta attendere la risposta del Prof.
Remo Calzona
presidente della Commissione di monitoraggio che aveva
precisato: “Il testo è assolutamente prestazionale, vincolante solo
per quel che riguarda gli obiettivi, chi sostiene il contrario o
non ha letto il provvedimento o è mosso da interessi di cortile; i
grandi operatori sono tutti a favore delle norme tecniche, che sono
state elogiate dalla Commissione UE e additate come esempio per
tutti gli stati membri, proprio per la loro semplicità e capacità
d’innovazione”.
Sino al 31 dicembre 2007 potranno essere ancora utilizzate le norme
di cui alle precedenti leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 ed i DD.MM.
9/1/1996 e 14/2/1992 per quanto concerne il metodo delle tensioni
ammissibili.
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