FINANZA DI PROGETTO

03/01/2006

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 Dicembre 2005 vengono disciplinati, così come previsto dall'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62, gli effetti delle nuove disposizioni sulle procedure in corso e vengono, quindi, definite le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatici precedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore con riferimento allo stato di avanzamento della procedura per l'aggiudicazione della concessione.
Nell’articolo unico del Decreto in argomento le amministrazioni aggiudicatrici procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le seguenti alternative modalità:
- ove alla data di pubblicazione del decreto in argomento non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatici inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore;
- ove alla data di pubblicazione del decreto in argomento sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatrici, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.

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