Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25
ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28
Dicembre 2005 vengono disciplinati, così come previsto dall'ultimo
periodo del comma 2-bis dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109, introdotto dall'art. 24 della legge 18 aprile 2005,
n. 62, gli effetti delle nuove disposizioni sulle procedure in
corso e vengono, quindi, definite le modalità con le quali le
amministrazioni aggiudicatici precedono a rendere noto il diritto
di prelazione a favore del promotore con riferimento allo stato di
avanzamento della procedura per l'aggiudicazione della
concessione.
Nell’articolo unico del Decreto in argomento le amministrazioni
aggiudicatrici procedono a rendere noto il diritto di prelazione a
favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati
prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano
l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le
seguenti alternative modalità:
- ove alla data di pubblicazione del decreto in argomento non sia
stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater,
comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni
aggiudicatici inseriscono, al momento della pubblicazione del
bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore;
- ove alla data di pubblicazione del decreto in argomento sia stato
pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater, comma
1, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatrici,
nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'art.
37-quater, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni, inviano
comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti
partecipanti alla procedura negoziata.
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