La legge finanziaria 2007 e precisamente la legge27 dicembre 2006,
n. 292, pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta
ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, ai commi dal 344 al 350
dell’articolo 1, prevede alcune agevolazioni tributarie per alcuni
tipi di interventi per il risparmio energetico negli edifici, tra i
quali:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti,
- miglioramento dell’isolamento di strutture opache e
trasparenti,
- installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta lorda pari al
55% degli importi rimasti a carico del contribuente, comprese le
spese per la certificazione energetica o per l’attestato di
qualificazione energetica dell’edificio, delle spese documentate
sostenute entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo, per un valore massimo variabile in
funzione del tipo di intervento.
Le tipologie di intervento previste sono:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano
un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori prescritti
nell’allegato C, numero 1), tabella 1) del Decreto Legislativo n.
192/2005 con un valore massimo della detrazione non superiore a
100.000 euro;
- interventi su edifici esistenti, loro parti, o su unità
immobiliari, che riguardino il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture opache verticali, delle strutture opache
orizzontali superiori ed inferiori, delle finestre comprensive di
infissi, a condizione di conseguire i requisiti di trasmittana
termica U riportati nella tabella di cui alla tabella 3 della legge
n. 292/2006 con un valore massimo della detrazione non superiore a
60.000 euro;
- interventi di installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici, per usi industriali o
per copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
con un valore massimo della detrazione non superiore a 60.000
euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione con un
valore massimo della detrazione non superiore a 30.000 euro.
Modalità di accesso alla detrazione
Alla detrazione d’imposta è possibile accedere nel rispetto:
- dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e
successive modificazioni;
- del regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998
n. 41, e successive modificazioni;
- del decreto che i Ministeri, dell’economia e delle finanze di
concerto con lo sviluppo economico, emaneranno entro il 28 febbraio
2007,
ed a condizione che:
- un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai
requisiti previsti;
- il contribuente acquisisca la certificazione energetica
dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica con la
precisazione che l’acquisizione della certificazione energetica
dell’edificio, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n.
192/2005, può essere acquisita soltanto se la stessa se la stessa è
stata introdotta dalla regione o dall’ente locale mentre negli
altri casi basta un attestato di qualificazione energetica,
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, che
riporti per l’edificio o per l’unità immobiliare i valori di
fabbisogno di energia primaria di calcolo, i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per lo
specifico caso o, se assenti tali limiti, quelli previsti per
edifici di nuova costruzione.
L’attestato di qualificazione energetica deve comprendere, anche,
la indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche.
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