12/01/2007
In particolare, il comma 1180 stabilisce che i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a dare comunicazione al servizio competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro in caso dell’instaurazione di rapporti di:
La comunicazione dovrà indicare:
In questo caso la comunicazione preventiva dovrà essere comprovata mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Il comma 1184 sostituisce, inoltre, il comma 6 dell’art. 4-bis, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, secondo il quale le comunicazioni al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
In particolare, il comma 1184 stabilisce che le suddette comunicazioni, comprese quelle di assunzione e cessazione, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
In questo caso tali comunicazioni potranno avvenire avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dei servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.