Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 5 gennaio
scorso, è stata pubblicata la circolare 22 dicembre 2006
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici recante: “
Affidamento delle
attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e
accessorie - art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel
testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi
tariffari - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di
collaudo a professionisti esterni - art. 28 della legge n.109/94,
nel testo coordinato con le leggi regionali”
Nella circolare vengono trattate le tematiche riguardanti:
- i commi 10 e 11 dell’art. 17 della legge n. 109/94, nel testo
coordinato con le leggi regionali;
- i termini dell’applicabilità in Sicilia del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, cosiddetto decreto Bersani, per la parte
relativa ai minimi tariffari;
- l’applicabilità dell'art. 17, comma 10, della legge n. 109/94,
nel testo coordinato con le leggi regionali;
- l’attività di collaudo disciplinata dall’art. 28 della medesima
normativa.
Incarichi di importo superiore a 100.000 euro ma inferiore alla
soglia comunitaria
Nelle more dell’adozione del regolamento previsto dal comma 10
dell’art. 17 della legge n. 109/1994 come modificato ed integrato
dalla legge regionale n. 7/02 e successive modificazioni ed
integrazioni, per gli incarichi il cui importo sia superiore ad E
100.000, ma inferiore alla soglia comunitaria, gli enti possano far
riferimento alle corrispondenti norme statali ed, in particolare,
al combinato disposto della disciplina risultante dall'art. 62 del
D.P.R. n. 554/99 (che prevede l'affidamento degli incarichi tramite
licitazione privata) e dell'art. 17, comma 11, della legge n.
109/94, così come modificato dalla legge n. 166/2002, che, per gli
affidamenti di importo compreso tra 100.000 euro e la soglia
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, prevede, in
alternativa alle modalità di aggiudicazione stabilite dal
regolamento, la procedura del pubblico incanto. In particolare, si
ritiene che la modifica introdotta con la legge n. 166/2002, che
prevede quale sistema di affidamento degli incarichi di
progettazione anche il pubblico incanto, trovi applicazione anche
in Sicilia, nonostante il rinvio statico alla normativa statale
previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/2002 e ciò in
considerazione sia del vuoto normativo che altrimenti
determinerebbe, sia della valenza temporale limitata fino al
momento in cui verrà adottato il regolamento. Per quanto sopra
esposto, gli enti per gli incarichi il cui importo sia superiore a
100.000 euro, ma inferiore alla soglia comunitaria, dovranno
provvedere al relativo affidamento tramite la licitazione privata o
tramite la procedura del pubblico incanto.
Incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
Per gli affidamenti degli incarichi, il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma
11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge
regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e
per gli affidamenti di incarichi di collaudo, il cui importo
stimato sia inferiore ad E 100.000, di cui all'art. 28, comma 5,
della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali,
gli enti hanno l'obbligo di instaurare la procedura negoziata di
cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn.
2004/17/CE e 2004/18/CE, in base al rinvio dinamico disposto
dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2002.
L'affidamento degli incarichi, nell'ipotesi in cui sia stato
istituito un apposito albo, dovrà essere effettuato mediante
selezione comparativa tra gli iscritti allo stesso, secondo la
medesima procedura di cui ai predetti artt. 91, comma 2, e 57,
comma 6, del decreto legislativo n. 163/06, nell'ambito delle
tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione.
Regime dei minimi tariffari - Decreto legge n. 223/2006
Poiché l’art. 2 del decreto-legge n. 223/2006interviene sulla
materia delle tariffe minime già disciplinata dall'art. 92 del
codice degli appalti non sembra dubbio che esso rechi
un'abrogazione implicita di quest'ultima disposizione.
Per le superiori ragioni lo stesso deve ritenersi applicabile anche
in Sicilia, con l'abrogazione dell'obbligatorietà della tariffa
minima in conformità al principio comunitario di libera concorrenza
e di libera circolazione delle persone e dei servizi.
Per quanto riguarda le procedure ad evidenza pubblica, poi, il
comma 2 dell'art. 2 del decreto legge n. 223/2006 prevede
testualmente che "Nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni
appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
adeguate quale criterio o base di riferimento per la determinazione
di compensi per attività professionali".
Tale disposizione rappresenta un'apertura alla possibilità di
mantenere in vita almeno per le opere pubbliche le tariffe di cui
al D.M. 4/4/2001; dall'altro però sancisce in modo implicito ma
senza più alcun dubbio il principio che il decreto legge n.
223/2006 ha cancellato la disposizione contenuta nell'art. 92,
comma 2, del codice secondo la quale: "I corrispettivi sono minimi
inderogabili".
Dunque la liberalizzazione sarà totale per gli incarichi affidati
dai privati, mentre sarà discrezionale per quelli affidati dalle
amministrazioni pubbliche che potranno far riferimento alle tariffe
di cui al citato D.M. 4/4/2001, ove motivatamente adeguate quale
criterio o base di riferimento per la determinazione di compensi
per attività professionali.
Schema indicativo di avviso pubblico per la costituzione
dell'albo
Alla circolare viene allegato uno schema d'avviso pubblico distinto
nelle sezioni A e B, uno schema di domanda tipo, unitamente ad una
scheda tipo curriculum vitae.
La sezione A riguarda i collaudatori degli interventi finanziati
aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui
all’art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato
con le leggi regionali.
La sezione B concerne i professionisti per l'affidamento di
incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro,
I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n.
109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n.
7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella circolare viene evidenziato che la stazione appaltante che ha
conferito l'incarico deve darne adeguata pubblicità con
comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi
professionali competenti per territorio, entro 30 giorni dal
conferimento medesimo, attraverso il rappresentante legale
dell'ente.
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