L’
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, con una
delibera del 10 gennaio
scorso è intervenuta sul problema relativo alla tassa sulle
gare.
Nella delibera viene precisato che dall’
1 febbraio prossimo
le
gare al di sotto i 150 mila euro saranno esentate dal
pagamento della tassa mentre il contributo viene esteso, al di
sopra dei 150 mila euro, a tutti gli appalti compresi quelli che
riguardano i servizi e forniture che nel periodo di prima
applicazione erano esenti.
La delibera non aggiunge nessuna novità in merito ai soggetti
tenuti alla contribuzione che vengono confermati:
- nelle stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli
articoli 32 e 207 del D.Lgs. n. 163/2006;
- negli operatori economici che intendono partecipare a procedure
di scelta del contraente;
- negli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel precisare che la tassa era stata prevista dalla Finanziaria
2006 che tagliando i fondi all’Autorità, aveva posto il
“sostentamento” della stessa a carico degli utenti diretti e,
quindi, delle amministrazioni pubbliche in quanto stazioni
appaltanti e le imprese partecipanti alle gare, nonché delle
società di attestazione (SOA) puntualizziamo che l’attuale
delibera, pur tagliando la tassa per le gare di importo inferiore a
150 mila euro, non modifica la tassa per gli importi superiori che
vengono confermati e che sono i seguenti:
Fascia di importo
(in migliaia di euro)
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Quota per le stazioni appaltanti (in
euro)
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Quota per ogni partecipante (in
euro)
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da 150 a 500
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150,00
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30,00
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da 500 a 1.000
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250,00
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50,00
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da 1.000 a 5.000
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400,00
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80,00
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oltre 5.000
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500,00
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100,00
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La delibera dell’Autorità all’articolo 3 specifica e conferma le
modalità e termini di versamento della contribuzione che deve
essere effettuata secondo le istruzioni operative presenti sul sito
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture all’indirizzo
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
Per ultimo vale la pena ricordare che il TAR di Palermo con
Sentenza n. 3888 del 11 dicembre 2006 ha precisato che l’eventuale
omissione del versamento della tassa sulle gare non è sanabile a
posteriori principalmente per il rispetto della par condicio dei
partecipanti ed il mancato pagamento della Tassa sulle gare al
momento di presentazione dell'offerta causa l’esclusione dalla
procedura di gara stessa.
Le nuove regole entreranno in vigore dall’1 febbraio prossimo e per
i bandi pubblicati fino al 31 gennaio continuano, quindi, la tassa
continuerà ad essere applicata anche alle gare di importo inferiore
a 150 mila euro mentre non sarà applicata alle gare relative agli
appalti di servizi e forniture.
Dal punto di vista del gettito complessivo, l’esclusione dal campo
di applicazione del prelievo delle gare sotto i 150 mila euro
dovrebbe venire ampiamente compensata dall’estensione del
contributo agli appalti di servizi e forniture. Si tratta, infatti,
di un mercato molto ampio che include tutti gli acquisti effettuati
dalla pubblica amministrazione.
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