IN ARRIVO IL TESTO UNICO

16/01/2007

È finalmente in arrivo il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e verrà presentato a Napoli il 25 e 26 gennaio 2006 in occasione della seconda Conferenza nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
I principi fondamentali cui dovrà attenersi il Governo per la redazione e formulazione del T.U. in materia di sicurezza sono contenuti nello schema di disegno di legge recante “delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”.

“Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”.

I principali i criteri direttivi per la redazione del Testo Unico in materia di sicurezza, riportati nel disegno di legge delega, prevedono fra le altre:
  1. il riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti;
  2. la garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività;
  3. la garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dal tipo di contratto;
  4. la semplificazione degli adempimenti di natura meramente formale;
  5. il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale;
  6. la riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatoriola revisione dei requisiti e delle funzioni delle figure professionali del sistema di prevenzione rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici;
  7. la ridefinizione dei compiti e della composizione della commissione consultiva permanente ai fini della realizzazione di un coordinamento nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  8. la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in base alla esperienza, alla competenza professionale e alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché previsione di forme di attestazione su base volontaria;
Al fine di promuovere una cultura dedita alla prevenzione dovranno essere intraprese nuove azioni quali:
  1. creazione di un organismo diretto a definire progetti informativi, formativi e di consulenza nei confronti delle piccole e medie imprese;
  2. sostegno all’informazione e alla formazione preventiva e periodica di tutti i soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sui rischi connessi alle attività lavorative;
  3. finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese;
  4. inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione;
La bozza di ddl all’articolo 1 comma 2 punto n) prevede la “definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in base alla esperienza, alla competenza professionale e alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché previsione di forme di attestazione su base volontaria”, questo probabilmente vorrà significare che anche la normativa in materia di appalti debba essere riesaminata con lo scopo di specificare i procedimenti che consentano la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private.
Già nella normativa attuale in materia di sicurezza sia nel D.lgs. 494/1996 che nel D.lgs 626/1996 rispettivamente agli articoli 3, comma 8 e articolo 7 è previsto che il committente debba verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese attraverso l’iscrizione alle Camere di commercio ma non è fornito alcun criterio di valutazione.
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Dovrà pertanto essere individuato un meccanismo che consenta di verificare l’idoneità tecnico-professionale in maniera da poter “favorire” le imprese che effettivamente promuovono e diffondono la cultura della sicurezza e della prevenzione dei lavoratori



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