Entra in vigore domani 18 giugno 2013 la
legge 11 dicembre 2012,
n. 220 recante
"Modifiche alla disciplina del condominio
negli edifici" (G.U. 17/12/2012, n. 293) che renderà operative
le numerose modifiche che la riforma ha apportato. In particolare,
cambierà profondamente il ruolo dell'amministratore in quanto a
responsabilità, doveri e requisiti, rendendola una professione
moderna con compiti precisi (Per maggiori informazioni
clicca qui). Novità anche per quanto
concerne il
cambio di destinazione d'uso dei locali comuni:
l'articolo 2 della legge inserisce nel codice civile gli articoli
1117-bis, 1117-ter e 1117-quauer con i quali sarà possibile per
l'assemblea incidere sulla titolarità delle cose comuni e la
maggioranza potrà decidere se alcuni beni interessino ancora la
collettività dei proprietari e debbano quindi continuare ad
appartenere pro indiviso ai condomini, o se debbano assumere "nuova
destinazione d'uso". La maggioranza di 4/5 dei condomini, con 4/5
dei millesimi, potrà constatare che è venuta meno l'utilità di
impianti e cose, che potranno essere dismessi e ceduti a terzi. In
questi casi l'avviso di convocazione sarà affisso "nei locali di
maggior uso comune" per almeno trenta giorni e dovrà essere
recapitato almeno venti giorni prima della riunione.
Riscaldamento centralizzato
Importante è l'art. 3 della legge con il quale viene sostituito
l'articolo 1118 del Codice civile, semplificando enormemente le
procedure per il distacco di una singola unità immobiliare
dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Il distacco, infatti,
potrà essere effettuato senza dover attendere l'approvazione
dell'assemblea condominiale ma a condizione di non creare
pregiudizi agli altri condomini e di continuare a pagare la
manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale.
Barriere architettoniche
L'articolo 5 della legge modifica l'art. 1120 del Codice civile in
modo che nel caso in cui sia necessario adeguare alle norme le
parti comuni dell'edificio e nel caso sia necessario procedere
all'eliminazione delle barriere architettoniche dell'edifico,
basterà in assemblea la presenza di condomini che rappresentano un
terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza
favorevole del 50 più uno.
Assicurazione & web
L'art. 25 della legge introduce l'art. 71-ter alle disposizioni per
l'attuazione del codice civile, stabilendo che l'assemblea potrà
approvare la creazione di un sito internet del condominio ad
accesso individuale e protetto, per la consultazione tutti gli atti
e i rendiconti mensili. L'amministratore, inoltre, all'atto della
nomina dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di
responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell'esercizio
del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini.
Animali domestici
L'articolo 16 della legge n. 220 modifica l'articolo 1138 del
codice civile e con l'aggiunta di un ultimo comma viene precisato
che nel regolamento condominiale non potranno essere inserite norme
che vietino di possedere o detenere animali domestici.
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