L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1e del 9 gennaio scorso
recante “Decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - Primi
chiarimenti” fornisce i primi chiarimenti in merito alle
disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto-legge 2
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, c.d. "collegato" alla manovra finanziaria
2007 (di seguito decreto), con il proposito di illustrarne il
contenuto complessivo e favorirne la corretta applicazione da parte
degli uffici.
Con la circolare, suddivisa in 17 capitoli, l’Agenzia delle Entrate
si sofferma in particolare su:
- prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati negli
Stati a fiscalità privilegiata (Art. 1, comma 6);
- ammortamento di terreni (art. 2, comma 18);
- cessioni a titolo oneroso di immobili (art. 2, comma 21);
- riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli (art. 2,
commi 71 e 72).
Prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati negli
Stati a fiscalità privilegiata
L'articolo 110, comma 10, del TUIR stabilisce l’indeducibilità
delle “spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti
da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese
domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all’Unione europea ed aventi regimi fiscali privilegiati”.
Il successivo comma 11 dell’articolo 110 del TUIR prevede la
possibilità di disapplicare la citata disposizione antielusiva,
qualora il contribuente dimostri che “le imprese estere svolgono
prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.
A seguito della novella legislativa, pertanto, anche le spese
relative alle prestazioni dei professionisti domiciliati in Paesi o
territori black list non potranno essere dedotte dal contribuente,
a meno che questi fornisca all’Agenzia delle entrate la prova di
cui al comma 11, anche ricorrendo - in via preventiva - alla
procedura di interpello prevista dall’articolo 11, comma 13, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Ammortamento di terreni
In riferimento al problema dell’ammortamento dei terreni, nella
circolare vengono trattati:
- l’ambito di applicazione;
- l’ammortamento degli immobili acquisiti in proprietà;
- l’acquisto dell'area e successiva costruzione
dell'immobile;
- i costi incrementativi, rivalutazioni ed imputazione del fondo
di ammortamento;
- l’ammortamento degli immobili acquisiti in leasing;
- gli acconti IRES e IRAP.
Il nuovo comma 7 dell'articolo 36 del d.l. n. 223 del 2006
stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve
essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo
da attribuire alle predette aree, nell'eventualità che non siano
già state acquistate autonomamente in precedenza, sarà pari al
maggiore tra:
- il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di
acquisto;
- il valore ottenuto applicando il 20 per cento o - per i
fabbricati industriali - il 30 per cento al costo di acquisto
complessivo dell’immobile, comprensivo del valore dell’area.
La principale novità, rispetto al testo originario del d.l. n. 223
del 2006, consiste nell’eliminazione dell’obbligo di determinare il
valore dell’area mediante perizia di stima.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, con
riferimento ai fabbricati strumentali acquisiti in locazione
finanziaria, prevede in modo speculare l'indeducibilita' della
quota capitale dei canoni riferibile alle medesime aree.
Cessioni a titolo oneroso di immobili
L’art. 2, comma 21, del decreto ha modificato la norma contenuta
nell’art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge
finanziaria 2006), in tema di tassazione delle plusvalenze
derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili.
In base al predetto comma 496, nella formulazione vigente prima
della modifica, "in caso di cessioni a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, e di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della
cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, .
sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostitutiva
dell'imposta sul reddito, del 12,5 per cento".
La norma introdotta dall’articolo in commento ha disposto l’aumento
dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 12,50 al 20 per cento,
che si applica per le cessioni effettuate a partire dal 3 ottobre,
data di entrata in vigore del decreto.
Riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli
Per quato concerne il problema legato alla riforma della disciplina
fiscale degli autoveicoli l'articolo 2, commi 71 e 72, del decreto
ha modificato la disciplina della deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi di reddito relativi ad alcuni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di impresa, arti o
professioni.
Detto intervento si è reso necessario per compensare gli effetti
negativi sulla finanza pubblica che deriveranno dall'attuazione
della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa
C-228/05, in materia di detrazione dell'Iva sui mezzi di trasporto.
A questo riguardo, l’articolo 2, comma 72, del decreto, stabilisce
che le nuove misure che limitano la deducibilità delle spese
relative agli autoveicoli potranno essere modificate “.tenuto conto
degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da
parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai
sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della
percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta
per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Nell’ambito del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, le
modifiche introdotte dal decreto hanno interessato l’art. 164 del
Tuir ed in particolare:
- il regime dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti
(comma 71, lett. b), n. 2) e n. 4));
- il regime dei veicoli non strumentali all’attività propria
dell’impresa (comma 71, lett. b), n. 3));
- il regime dei veicoli utilizzati nell’esercizio di arti o
professioni (comma 71, lett. b), n. 3), ultima parte).
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