È disponibile da qualche giorno la nuova versione di DOCET,
strumento di simulazione a bilanci mensili per la certificazione
energetica degli edifici residenziali esistenti, aggiornata alle
modifiche introdotte dal
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
recante
"Disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione
sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130) che ha
previsto la sostituzione dell'
attestato di certificazione
energetica (ACE) con l'
attestato di prestazione energetica
(APE).
La nuova versione del DOCET consentirà l'esportazione
dell'attestato di prestazione energetica (APE) in conformità alla
modifica introdotta con la sostituzione dell'art. 6 del D.Lgs. n.
192/2005, apportata dal D.L. n. 63/2013 e come chiarito dalla
Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 25 giugno 2013, n.
12976 recante
"Chiarimenti in merito all'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia
di attestazione della prestazione energetica degli
edifici".
Ricordiamo, in particolare, che l'APE dovrà essere rilasciato per:
- gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati
ad un nuovo locatario;
- gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al
pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2
(da produrre entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del DL e da affiggere presso l'ingresso dell'edificio stesso
o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico) - dal 9 luglio
2015, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250
m2;
- gli edifici scolastici;
- gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti.
Il nuovo art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede:
- la produzione dell'APE nel caso di vendita o di nuova locazione
di edifici o unità immobiliari;
- nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari, l'inserimento di apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione
energetica degli edifici;
- l'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte
di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica
riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora
esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora
presente, dal medesimo impianto termico destinato alla
climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema
di climatizzazione estiva;
- l'APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire
dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di
ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe
energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità
temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per
le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti
termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste
dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e
ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di
prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le
predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali
fini, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in
copia, all'attestato di prestazione energetica.
Ricordiamo anche che il D.L. n. 63/2015 sostituisce anche
l'articolo 15 del D.Lgs. n. 192/2005 relativo alle sanzioni per:
- il professionista che rilascia la relazione tecnica
compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite
nel decreto o un attestato di prestazione energetica degli edifici
senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste, è
punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro
e non superiore a 4200 euro;
- il direttore dei lavori che omette di presentare al
comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000
euro;
- il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni
di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e
non superiore a 3000 euro;
- l'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo
tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
1000 euro e non superiore a 6000 euro;
- il costruttore o il proprietario, in caso di violazione
dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica
gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000
euro;
- il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le
unità immobiliari nel caso di vendita, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000
euro;
- il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le
unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e
non superiore a 1800 euro;
- il responsabile dell'annuncio, in caso di violazione
dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di
offerta di vendita o locazione, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000
euro.
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