CONDOMINI SOSTITUTI DI IMPOSTA

26/01/2007

L’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che il condominio, quale sostituto di imposta, operi all’atto del pagamento una ritenuta del 4% come acconto dell’imposta di reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell’esercizio dell’impresa.
Tale norma, se dal punto di vista teorico appare chiara, non lo è dal punto di vista operativo in quanto si cerca di individuare il suo ambito oggettivo nei contratti di appalto di opere o servizi quando questi non sempre sono individuabili.

Altrettanto poco chiara è l’interpretazione relativa al limite soggettivo di applicabilità della ritenuta sia nel caso in cui l’opera sia prestata da un imprenditore che da un privato.
Inoltre, non essendoci la possibilità di un codice tributo cumulativo, il condominio si trova a dover moltiplicare gli adempimenti burocratici a causa della quantità elevata di pagamenti di importi minimi.

Una circolare del 12 gennaio 2007 della Confedilizia, poi, chiarisce alcuni aspetti mettendo in evidenza come i mini-artigiani rimangono fuori dal versamento del 4%: l’obbligo si applica soltanto verso soggetti che svolgono attività imprenditoriale, escludendo coloro che non hanno una organizzazione con uomini e mezzi.
Per le attività commerciali la ritenuta, invece, si applica nei casi di prestazione occasionale.
Tutti gli adempimenti si riferiscono a fatture saldate a partire dal 1° gennaio 2007, anche se riferite a lavori svolti nel corso del 2006.

Analizziamo dei casi pratici.
Prestazioni oggetto di ritenute:
1. Appalti con imprese edili per interventi di manutenzione ordinaria o ristrutturazione;
2. Appalti con imprese di pulizie;
3. Appalti con imprese addette alla manutenzione dei giardini, delle piscine e di altre parti comuni e società che effettuano l’amministrazione del condominio.
Prestazioni escluse dalla ritenuta:
1. Contratti di somministrazione e forniture di energia elettrica, acqua e gas;
2. Contratti di assicurazione;
3. Prestazioni di opera in genere.

Sempre a carico dei condomini, inoltre, è utile evidenziare il beneficio fiscale del 36% IRPEF fino al 31 dicembre 2007.
L’art. 2 del D.M. n. 41/1998 stabilisce che “per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali è trasmesso un unico modulo a cura dell’amministratore del condominio” e tale norma è chiara e precisa: spetta all’amministratore del condominio questo compito, con oneri tutti a suo carico.

A cura di Paola Bivona


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