Nella tarda serata del
25 gennaio scorso, il
Consiglio
dei Ministri ha deciso di approvare un
primo decreto
correttivo del Codice dei contratti che, di fatto è lo stesso
approvato, in via preliminare, nel mese di giugno 2006 e che
successivamente ha acquisito i pareri della Conferenza unificata,
del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, nel
rispetto di quanto previsto dalle norme in merito alle modifiche
del Codice stesso.
L’unica modifica, rispetto al testo originaria è dovuta al fatto
che nel decreto legislativo stesso, ora alla firma del Capo dello
Stato, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è
stata inserita una ulteriore proroga sino all’1 Agosto prossimo di
quegli istituti a suo tempo sospesi sino al 31 gennaio prossimo con
on l’art. 1-octies della legge n. 228/2006, che modifica il Decreto
legislativo n. 163/2006 e precisamente quelli relativi:
- all’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e
3);
- al dialogo competitivo (art. 58);
- all’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- all’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- alle centrali di committenza (art. 33);
- all’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti
relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general
contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4,
lettera f),
Nel primo decreto correttivo è stata, anche, accolta la richiesta
delle Regioni di
alleggerire i vincoli per il responsabile del
procedimento che non dovrà più essere obbligatoriamente un
funzionario di ruolo, ma anche un dipendente semplicemente in
servizio nell’amministrazione stessa, in caso di carenza di
personale di ruolo in possesso di professionalità adeguate e per
quanto concerne le Soa è stata mantenuta la norma che lascia
intravedere la possibilità di un “coordinamento di competenze in
materia di vigilanza sugli organismi di attestazione”.
Sino ad oggi, il controllo sulle Soa era esercitato soltanto
dall’Autorità dei contratti pubblici, mentre alle Infrastrutture
era riservato un ruolo di gestione dell’elenco delle grandi imprese
abilitate per i maxiappalti.
Il modo in cui il coordinamento verrà attuato sarà inserito, come
anche le misure per la sicurezza negli appalti atte a rafforzare la
tutela dei lavoratori, nel nuovo regolamento del Codice che
sostituirà il precedente emanato con DPR n. 554/1999.
Non hanno trovato recepimento, invece, all’interno del primo
decreto correttivo, alcune modifiche tra le quali quelle relative
alle misure di sicurezza e non trova un ulteriore proroga, invece,
la norma di cui al divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria
in caso di avvilimento che diventerà operativa dall’1 febbraio
prossimo.
Per tutte le ulteriori modifiche che il Ministro Antonio Di Pietro
voleva inserite nel primo decreto correttivo, tra le quali
ricordiamo:
- il giro di vite sulle Soa, che obbligava le società a
conservare i documenti utilizzati per qualificare le imprese edili
e inaspriva le sanzioni in caso di inerzia di fronte alle richieste
dell’Autorità,
- le norme più restrittive per la trattativa privata;
- gli accordi quadro e misure per rafforzare la vigilanza sui
contratti pubblici,
nel rispetto delle indicazioni delle Commissioni Parlamentari di
Camera e Senato, è stata scelta la strada di un
secondo decreto
correttivo che ha mosso i primi passi con l’approvazione in via
preliminare sempre nel Consiglio dei Ministri del 25 scorso ma per
il quale si prevedono tempi lunghi dovuti al fatto che il secondo
decreto correttivo, per essere approvato in via definitiva
dall’Esecutivo dovrà preliminarmente acquisire, così come previsto
dalle norme, i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di
Stato e delle Commissioni parlamentari.
Tutto come avevamo previsto e, dopo le audizioni del Ministro di
Pietro alle competenti Commissioni di camera e Senato, è saltata la
forzatura del Ministro stesso per la ferma opposizione di entrambe
le competenti Commissioni parlamentari che avevano concordato con
il ministro il rinvio di qualsiasi novità rispetto al primo decreto
correttivo a un secondo decreto correttivo.
Ricordiamo, poi che nella stessa seduta di ieri, 25 gennaio, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, Di Pietro ha approvato un regolamento che,
recependo i suggerimenti dell’Antitrust, apporta limitate modifiche
alle norme regolamentari sul sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, al fine di ampliare gli ambiti della
concorrenza nel settore della costruzione di barriere di sicurezza
stradale. Sul regolamento è stato, preventivamente, acquisito il
parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle
Commissioni parlamentari.
Per ultimo riportiamo, in allegato, un comunicato stampa congiunto
delle stampa delle organizzazioni sindacali, Fillea CGIL, Filca
CISL e Feneal UIL, che, in riferimento all’audizione alla
Commissione Ambiente della Camera affermano, tra le altre cose,
l’opportunità di rafforzare, all’interno del Codice stesso la
certificazione di regolarità contrattuale e contributiva
(DURC).
Rammentiamo, per ultimo, che
entro l’1 luglio 2007 dovrà essere
emanato il nuovo Regolamento attuativo del Codice che
sostituirà il Regolamento (DPR n. 554/1999) della legge n.
109/1994, in atto ancora utilizzato per quelle parti compatibili
con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti.
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