Sulla supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 26
dell’1 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29
dicembre 2006, n. 311 recante: “
Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.”
Il decreto legislativo modifica alcune parti della normativa di
recepimento della direttiva 2002/91 in materia di rendimento
energetico nell'edilizia, alla luce della duplice esigenza di
tenere conto del bilancio emergente dai primi dieci mesi di
applicazione e di sviluppare la politica energetica nazionale e
regionale nel settore civile. L'obiettivo dichiarato è quello di
varare misure che contribuiscano ad una efficace politica di
contenimento dei consumi di energia; sono di particolare importanza
le innovazioni in materia di certificazione energetica degli
edifici (che diventa oltretutto condizione per accedere a incentivi
e agevolazioni fiscali), nonché la previsione che entro il 31
dicembre 2008 le Regioni e le Province autonome predisporranno un
programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare,
finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza
energetica.
Il Decreto legislativo composto da 10 articoli, otto dei quali
modificano il precedente articolato del decreto legislativo n.
192/2005 comprende anche i seguenti allegati:
- Allegato A- Ulteriori definizioni
- Allegato C- Requisiti energetici degli edifici
- Allegato E- Relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge
10/1991
- Allegato F- Rapporto di controllo tecnico per impianto termico
di potenza maggiore o uguale a 35 kW
- Allegato G- Rapporto di controllo tecnico per impianto termico
di potenza inferiore a 35 kW
- Allegato H- Valore minimo del rendimento di combustione dei
generatori di calore rilevato nel corso dei controlli
- Allegato I- Regime transitorio per la prestazione energetica
degli edifici
- Allegato L- Regime transitorio per esercizio di manutenzione
degli impianti termici
- Allegato M- Norme tecniche
Ricordiamo tra le modifiche introdotte quelle di cui:
- all’articolo 3, comma 1 che modifica il comma 2 dell’articolo 8
del dlgs n. 192/2005 nel senso che “La conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed
alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di
qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono
essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune
di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione
di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è
accompagnata da tale documentazione asseverata.”;
- all’articolo 6, comma 1, lettera d) che modifica il comma 4
dell’articolo 15 del dlgs n. 192/2005 nel senso che “Salvo che il
fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al
comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale
attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione
energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione
amministrativa di 5000 euro.”.
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