Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1 Febbraio scorso è stato
pubblicato il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante: “Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di
nuove imprese”.
Il Decreto-Legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri
del 25 gennaio scorso contiene importanti novità in tema di
liberalizzazioni e fa seguito al primo decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223 a suo tempo emanato in tema di liberalizzazioni e
convertito, successivamente, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il nuovo Decreto in tema di liberalizzazioni contiene una raffica
di novità, tra l’altro in tema di:
- Telefonia mobile (art.1);
- Telefonia fissa, Internet e Tv (art. 1);
- Strade e autostrade - Trasparenza su prezzi carburanti e avvisi
tempestivi in caso di incidenti (art. 2);
- Assicurazioni - Ramo danni e RC auto (art. 5);
- Eliminazione dell’autentica notarile per l’estinzione
dell’ipoteca sui mutui immobiliari (art. 6);
- Gare europee per la realizzazione di alcune tratte ferroviarie
(art. 12);
- Estinzione anticipata di mutui immobiliari e clausole penali
(art. 7);
- Portabilità dei mutui immobiliari e diritto di surroga
nell’ipoteca (art. 8);
Ma gli aspetti che più interessano il mondo delle costruzioni sono
i seguenti:
- Art. 7 (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di
clausole penali) con cui diventa nullo qualunque patto, anche
posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole
penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda
l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per
l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata
prestazione a favore della banca mutuante.
- Art. 6 (Semplificazione nel procedimento di cancellazione
dell'ipoteca nei mutui immobiliari)con estinzione automatica
dell’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da
contratto di mutuo, decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione
dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore
alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo
giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il
creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita
dichiarazione di permanenza dell'ipoteca.
- Art. 12 (Revoca delle concessioni per la progettazione e
costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi)con
revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente
Ferrovie dello Stato S.p.A limitatamente alla tratta Milano-Verona
e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative
interconnessioni, ed alla linea Milano-Genova, comprensiva delle
relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e
modificazioni e con revoca dell'autorizzazione rilasciata al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella parte
in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
società TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
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