PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATI NEGLI APPALTI PUBBLICI

14/02/2007

Il Parlamento Europeo a seguito della presentazione da parte della Commissione delle Comunità Europee del Libro Verde sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ha approvato il 26 ottobre dello scorso anno la Risoluzione n. 2043/2006 in materia appunto di partenariati pubblico-privati.

Il termine partenariato pubblico-privato ("Ppp") si riferisce in generale a forme di cooperazione, regolamentate contrattualmente, tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio.
Gli elementi caratterizzano normalmente le operazioni di PPP sono i seguenti:
  • La durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare.
  • La modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti.
  • Il ruolo importante dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, finanziamento). Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini d'interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi.
  • La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, sul quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico.
  • È possibile ricondurre le forme PPP in quattro tipologie di cooperazione:
    1. Ppp di tipo puramente contrattuale qualificato come appalto pubblico
    2. Ppp di tipo puramente contrattual qualificato come concessione
    3. Ppp istituzionalizzati (Pppi)
    4. Forme di collaborazione intercomunali
    Il Parlamento Europeo con la Risoluzione del 26 ottobre 2006, n. 2043/2006 ha accolto con favore quanto già espresso dalla Commissione delle Comunità Europee nel Libro Verde COM (2004) 327ed in particolare ha evidenziato il proprio consenso per ciò che concerne le procedure di aggiudicazione, ma si è dichiarato contrario alla creazione di un regime giuridico specifico per i PPP, ma ritiene necessaria un’iniziativa legislativa nel settore delle concessioni che rispetti i principi del mercato interno e i valori soglia e preveda regole semplici per le procedure di appalto nonché un chiarimento nell'ambito dei partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI).
    Il Parlamento condivide con la Commissione che, a fini di flessibilità, la procedura di aggiudicazione più idonea, nel caso di appalti o concessioni di elevata complessità “giuridica e finanziaria”, avvenga tramite il dialogo competitivo.
    Ed inoltre per iPpp qualificabili come concessioni steha ritenuto che le concessioni stesse debbano avere una durata limitata, affinché i candidati non siano esclusi troppo a lungo dalla concorrenza.

    Con PPP di tipo istituzionalizzato s’intendono entità create congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato. Negli Stati membri, le autorità pubbliche ricorrono a volte a queste strutture, in particolare per la gestione di servizi pubblici a livello locale (ad esempio, per i servizi d'approvvigionamento idrico o per la raccolta dei rifiuti).
    La cooperazione diretta tra il partner pubblico ed il partner privato nel quadro di un ente dotato di personalità giuridica propria permette al partner pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni, che può adattare nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la propria presenza nella partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali dell'impresa comune. Essa permette inoltre al partner pubblico di sviluppare un’esperienza propria riguardo alla fornitura del servizio in questione, pur ricorrendo al sostegno di un partner privato.
    Il Parlamento ha comunque ritenuto che non debbano ulteriormente essere estese le "attività interne" senza indizione di gara poiché in tal modo si dispensano taluni comparti dal rispetto delle norme del mercato interno e della concorrenza, ed ha ritenuto necessario che la legislazione sugli appalti pubblici si applichi alla creazione di un PPPI.

    Il Parlamento si è dichiarato favorevole per le forme di collaborazione intercomunali tra gli enti locali, purché ciò non comporti violazioni capaci di condurre a una chiusura del mercato. Quando gli enti locali offrono prestazioni sul mercato come un'impresa privata nel contesto della cooperazione tra enti locali è necessaria l'applicazione della normativa sugli appalti.



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