Il Parlamento Europeo a seguito della presentazione da parte della
Commissione delle Comunità Europee del Libro Verde sui partenariati
pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e
delle concessioni ha approvato il 26 ottobre dello scorso anno la
Risoluzione n. 2043/2006 in materia appunto di partenariati
pubblico-privati.
Il termine partenariato pubblico-privato
("Ppp") si
riferisce in generale a
forme di cooperazione, regolamentate
contrattualmente,
tra le autorità pubbliche ed il mondo delle
imprese che mirano a garantire il finanziamento, la
costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di
un'infrastruttura o la fornitura di un servizio.
Gli
elementi caratterizzano normalmente le operazioni di PPP
sono i seguenti:
- La durata relativamente lunga della collaborazione, che
implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner
privato in relazione a vari aspetti di un progetto da
realizzare.
- La modalità di finanziamento del progetto, garantito da
parte dal settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra
diversi soggetti.
- Il ruolo importante dell'operatore economico, che
partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione,
attuazione, finanziamento). Il partner pubblico si concentra
principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in
termini d'interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di
politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di
questi obiettivi.
- La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il
partner privato, sul quale sono trasferiti rischi di solito a
carico del settore pubblico.
- È possibile ricondurre le forme PPP
in quattro tipologie di cooperazione:
- Ppp di tipo puramente contrattuale qualificato come appalto
pubblico
- Ppp di tipo puramente contrattual qualificato come
concessione
- Ppp istituzionalizzati (Pppi)
- Forme di collaborazione intercomunali
Il Parlamento Europeo con la Risoluzione del 26 ottobre 2006, n.
2043/2006 ha accolto con favore quanto già espresso dalla
Commissione delle Comunità Europee nel Libro Verde COM (2004) 327ed
in particolare ha evidenziato il proprio consenso per ciò che
concerne le procedure di aggiudicazione, ma si è dichiarato
contrario alla creazione di un regime giuridico specifico per i
PPP, ma ritiene necessaria un’iniziativa legislativa nel settore
delle concessioni che rispetti i principi del mercato interno e i
valori soglia e preveda regole semplici per le procedure di appalto
nonché un chiarimento nell'ambito dei partenariati pubblico-privati
istituzionalizzati (PPPI).
Il Parlamento condivide con la Commissione che, a fini di
flessibilità, la procedura di aggiudicazione più idonea, nel caso
di appalti o concessioni di elevata complessità “giuridica e
finanziaria”, avvenga tramite il dialogo competitivo.
Ed inoltre per iPpp qualificabili come concessioni steha
ritenuto che le concessioni stesse debbano avere una durata
limitata, affinché i candidati non siano esclusi troppo a lungo
dalla concorrenza.
Con PPP di tipo istituzionalizzato s’intendono entità create
congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato. Negli
Stati membri, le autorità pubbliche ricorrono a volte a queste
strutture, in particolare per la gestione di servizi pubblici a
livello locale (ad esempio, per i servizi d'approvvigionamento
idrico o per la raccolta dei rifiuti).
La cooperazione diretta tra il partner pubblico ed il partner
privato nel quadro di un ente dotato di personalità giuridica
propria permette al partner pubblico di conservare un livello di
controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni,
che può adattare nel tempo in funzione delle circostanze,
attraverso la propria presenza nella partecipazione azionaria e in
seno agli organi decisionali dell'impresa comune. Essa permette
inoltre al partner pubblico di sviluppare un’esperienza propria
riguardo alla fornitura del servizio in questione, pur ricorrendo
al sostegno di un partner privato.
Il Parlamento ha comunque ritenuto che non debbano ulteriormente
essere estese le "attività interne" senza indizione di gara poiché
in tal modo si dispensano taluni comparti dal rispetto delle norme
del mercato interno e della concorrenza, ed ha ritenuto necessario
che la legislazione sugli appalti pubblici si applichi alla
creazione di un PPPI.
Il Parlamento si è dichiarato favorevole per le forme di
collaborazione intercomunali tra gli enti locali, purché ciò
non comporti violazioni capaci di condurre a una chiusura del
mercato. Quando gli enti locali offrono prestazioni sul mercato
come un'impresa privata nel contesto della cooperazione tra enti
locali è necessaria l'applicazione della normativa sugli
appalti.
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