L’
Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 8/E del 13
febbraio scorso è intervenuta sul problema legato alla
tassazione dei contratti di permute immobiliari precisando
il trattamento fiscale da applicare ai tali contratti, in
particolare ai fini delle imposte Ipotecaria e Catastale, dovute
per l`esecuzione, rispettivamente, delle formalità di trascrizione
e di voltura degli atti di trasferimento.
In particolare, nella circolare, l’Amministrazione Finanziaria,
precisa che la permuta di beni immobili (contratto che ha per
oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di beni o
diritti da un contraente all’altro) deve essere assoggettata:
- una sola volta ad imposta ipotecaria, tenuto conto che la
permuta, in quanto unico negozio giuridico, dà luogo ad un’unica
formalità, per la quale è dovuta l'imposta ipotecaria calcolata su
una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo
all’applicazione della maggiore imposta (art. 2, D.P.R. n. 347/1990
e art. 43, comma 1, lett.b, D.P.R. n. 131/1986);
- due volte ad imposta catastale, in funzione del fatto che il
negozio giuridico della permuta dà luogo, comunque, a due distinte
volture catastali (una per ciascun immobile) e di conseguenza,
ciascuna di esse è autonomamente soggetta a tassazione ai sensi
dell’articolo 10, comma 1 del D.P.R. n. 347/1990.
In definitiva, dunque, nelle permute immobiliari, ognuno dei
trasferimenti deve essere assoggettato autonomamente all’imposta
catastale, in base al valore venale del bene che dà luogo
all’applicazione della maggiore imposta di ciascun immobile oggetto
di trasferimento (art.10, comma 1, D.P.R. n. 347/1990 e art.51,
comma 2, D.P.R. n. 131/1986).
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