IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI DOPPIE

15/02/2007

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 13 febbraio scorso è intervenuta sul problema legato alla tassazione dei contratti di permute immobiliari precisando il trattamento fiscale da applicare ai tali contratti, in particolare ai fini delle imposte Ipotecaria e Catastale, dovute per l`esecuzione, rispettivamente, delle formalità di trascrizione e di voltura degli atti di trasferimento.
In particolare, nella circolare, l’Amministrazione Finanziaria, precisa che la permuta di beni immobili (contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di beni o diritti da un contraente all’altro) deve essere assoggettata:
  • una sola volta ad imposta ipotecaria, tenuto conto che la permuta, in quanto unico negozio giuridico, dà luogo ad un’unica formalità, per la quale è dovuta l'imposta ipotecaria calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta (art. 2, D.P.R. n. 347/1990 e art. 43, comma 1, lett.b, D.P.R. n. 131/1986);
  • due volte ad imposta catastale, in funzione del fatto che il negozio giuridico della permuta dà luogo, comunque, a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile) e di conseguenza, ciascuna di esse è autonomamente soggetta a tassazione ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del D.P.R. n. 347/1990.
In definitiva, dunque, nelle permute immobiliari, ognuno dei trasferimenti deve essere assoggettato autonomamente all’imposta catastale, in base al valore venale del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta di ciascun immobile oggetto di trasferimento (art.10, comma 1, D.P.R. n. 347/1990 e art.51, comma 2, D.P.R. n. 131/1986).

A cura di Paolo Oreto


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