Il Governo si tinge di verde col nuovo pacchetto sul conto energia,
presentato il 19 febbraio 2007 in occasione di una conferenza
stampa tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo. Come affermato
dal Ministro Bersani durante la conferenza l’elemento di novità
delle misure varate: “hanno tutte una logica di ampio respiro:
stimolano la domanda di soluzioni energetiche rivolte al risparmio
di energia convenzionale e, al tempo stesso, creano una più ampia
offerta di nuove tecnologie, con un conseguente beneficio per
l’economia, l’occupazione e l’ambiente. L’efficienza energetica fa
bene all’ambiente, all’economia, alle industrie, alla ricerca e
alle famiglie”.
Ma vediamo le principali novità rispetto alla precedente versione
del decreto:
- viene modificato il comma 8 dell’art. 4: "Per gli impianti di
cui al comma 7, la richiesta di concessione della pertinente
tariffa incentivante deve essere inoltrata entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui
all’articolo 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle
tariffe incentivanti. La richiesta è corredata della documentazione
finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato 4, con le
seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:
a) il testo del punto c) è sostituito dal seguente: “conformità
dell’impianto alle disposizioni dell’articolo 4 del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto
interministeriale 6 febbraio 2006”;
b) il testo del punto g) è sostituito dal seguente:
“g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, articolo 10 commi da 2 a 5,
comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le
tariffe di cui all’articolo 6;
g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale
richiamata all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima
detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle
tariffe incentivanti riconosciute”."
- modificato il comma 7 dell’art. 5 con il seguente: "Ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di impianti
fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione,
nulla osta, parere o altri atti di assenso comunque denominati,
come risultanti dalla legislazione nazionale o regionale vigente in
relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non
si dà luogo al procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4,
del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ma a
semplice dichiarazione di inizio attività. La predetta previsione
si applica anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle
tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006."
- vengono inseriti i commi 8 e 9 nell’art. 5, che riportiamo di
seguito:
comma 8: Gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di
potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non
industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica
ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati
in aree protette.
comma 9: Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti
fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate
agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di
effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di
ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.
- vengono modificate le tariffe incentivanti, cercando di
favorire gli impianti di piccola taglia istallati negli edifici,
riconoscendo per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di
entrata in esercizio dell’impianto e costante in moneta corrente in
tutto il periodo delle tariffe individuate in base al seguente
prospetto:
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Potenza nominale dell’impianto
P (kW)
|
Impianti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b1)
|
Impianti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b2)
|
Impianti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b3)
|
A) |
1 ≤ P ≤ 3
|
0,40
|
0,44
|
0,49
|
B) |
3 < P ≤ 20
|
0,38
|
0,42
|
0,46
|
C) |
P > 20
|
0,36
|
0,40
|
0,44
|
- viene modificato il comma 4 dell’art. 6, incrementando le
tariffe incentivanti del 5% con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale nei seguenti casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna
1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili
impiegano l’energia prodotta dall’impianto con modalità che
consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al
solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 e successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola
pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura
sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti
amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con
popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base
dell’ultimo censimento Istat.
- viene aggiunto il comma 5 all’art. 6, che non consente la
cumulabilità degli incrementi di cui al comma 4 dello stesso
articolo.
- viene modificato il comma 1 dell’art. 7 con il seguente:
"Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti
ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul
posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici,
come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni,
possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalità e alle
condizioni di cui ai successivi commi."
- modifica al comma 2 dell’art. 7:
Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto
responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica
relativo all’edificio o unità immobiliare, di cui al decreto
legislativo citato al comma 1, comprendente anche l’indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell’edificio o dell’unità immobiliare, e, successivamente alla
data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui
interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione
energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti
alla installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di
almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o
unità immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato
nella certificazione energetica. Fino alla data di entrata in
vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e
integrazioni, l’attestato di certificazione energetica è sostituito
dall’attestato di qualificazione energetica di cui al medesimo
decreto legislativo.
- viene eliminato il comma 8 dell’art. 7 che prevedeva la
decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e al premio in caso
di cessione disgiunta dell’edificio o unità immobiliare e
dell’impianto fotovoltaico.
- viene inserito il nuovo comma 8 nell’art. 7 che prevede:
Il premio di cui al comma 1 compete altresì, nella misura del 30%
di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio sul
posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici,
come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,
qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati
completati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione,
un indice di prestazione energetica dell’edificio o unità
immobiliare inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori
riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e
integrazioni.
- vengono favorite le scuole pubbliche di qualunque ordine o
grado e le strutture sanitarie pubbliche nell’incentivazione, viene
infatti inserito il seguente periodo nel comma 1 dell’art. 9: Le
tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui
all’articolo 7 sono applicabili all'elettricità prodotta da
impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o
comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto
responsabile dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria di
qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
- viene innalzato l’obiettivo nazionale di potenza nominale
fotovoltaica cumulata da installare entro il 2016 da 2.000 a 3.000
MW.
- viene modificato il comma 2 dell’art. 13 col seguente: "In
aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della
potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle
tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e al premio di cui
all’articolo 7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro
quattordici mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul
proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite di
potenza di 1200 MW di cui al comma 1. Il predetto termine di
quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti
i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici."
- viene eliminato il comma 7 dell’art. 16, evitando la
speculazione privata nella cessione delle tariffe
incentivanti.
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