Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è
richiesta una specifica abilitazione sarà punito con la reclusione
fino a due anni, con una multa da 10.000 euro a 50.000 euro e con
la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e
degli strumenti utilizzati.
Lo ha previsto il
Disegno di Legge n. 471 in materia di
esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali,
approvato lo scorso 3 aprile dal Senato.
Il Ddl ridisegna in quadro sanzionatorio previsto contro chi
esercita abusivamente una professione per la quale è prevista
l'abilitazione e l'iscrizione all'albo, modificando gli articoli
348, 589 e 590 del codice penale, gli articoli 123 e 141 del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, nonché l'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di
obblighi professionali.
Per quanto riguarda l'art. 348 (Esercizio abusivo di una
professione) viene quadruplicata la reclusione (da 6 mesi a 2 anni)
e centuplicata sanzione amministrativa (nell'attuale versione è
prevista una multa da 103 a 516 euro).
Modifiche anche alla disciplina della professione di mediatore.
Viene modificato, infatti, l'articolo 8, comma 2, della legge 3
febbraio 1989, n. 39: le parole "siano incorsi per tre volte" sono
sostituite dalle seguenti "siano già incorsi". Dunque, a chiunque
esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e
sia già incorso nella sanzione amministrativa (7.500 - 15.000 euro)
si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale
(reclusione fino a 2 anni e multa tra 10.000 e 50.000 euro) e
l'art. 2231 del codice civile (la prestazione eseguita non gli dà
azione per il pagamento della retribuzione).
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