CIRCOLARE ANCE

23/02/2007

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con la circolare n. 11 del 21 febbraio scorso illustra tutte le novità relative alla normativa sul rendimento energetico in edilizia previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta ufficiale n. 26 dell’1 febbraio 2007.
Il Decreto legislativo n. 311/2006 modifica il precedente decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” in molti punti.

Tra le principali modifiche alla disciplina, già in vigore dal 2 febbraio scorso, segnaliamo la novità relativa alla certificazione energetica e alla metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici.
Riguardo alla certificazione energetica, il dlgs n. 311/2006, all’articolo 5, in attesa dell`emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica, stabilisce che l`attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione.
L`art. 2 del decreto, inoltre, estende gradualmente la certificazione a tutti gli edifici.

Nel provvedimento sono contenute, poi, nuove regole in tema di: funzioni delle Regioni e degli enti locali per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare del territorio; obbligo di utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica; climatizzazione estiva.

Ricordiamo che il Dlgs n. 311/2006 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, dunque, il 2 febbraio scorso e ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica anche per gli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare.
Tale obbligo sarà, poi, esteso:
  • a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
  • a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Entro i prossimi mesi dovrebbero essere emanate le linee guida per i criteri di certificazione e fino a quel momento l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
Allegato alla news il testo del decreto legislativo n. 192/2005 coordinato con il decreto legislativo n. 311/2006 e la nota Ance in cui venvono vengono illustrate oltre che le novità introdotte dal decreto legislativo n. 311/2006, anche i profili civilistici e amministrativi legati alla disciplina del rendimento energetico.

A cura di Paolo Oreto


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