E’ stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio
scorso il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19
febbraio 2007 recante: Criteri e modalità per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Con l’obiettivo di vincere la sfida del clima e dare sicurezza
energetica al Paese, il decreto è stato messo a punto per dare
attuazione ai commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349 della legge 296
del 2006, relativi alla detrazione dall’imposta lorda del 55% per
le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e
il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di
stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione
delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui
all'art. 7, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni
del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto
agli articoli 5 e 11.
La più importante novità del decreto riguarda la
certificazione
energetica dell’edificio che, come prevede l’art. 7 del
decreto, è richiesto ed è indispensabile solo per accedere al
premio aggiuntivo. Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto
responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica
relativo all'edificio o unità immobiliare, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, comprendente anche
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e,
successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella
medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei
miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto
fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di
prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare rispetto
al medesimo indice come individuato nella certificazione
energetica.
Per accedere agli incentivi è necessario acquisire
l’
asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti negli
articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto. Tale asseverazione può essere
compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla
conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai
sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni.
In allegato copia del decreto pubblicato in gazzetta.
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