Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre
2006 nella causa C-228/05 che ha bocciato il regime italiano di
detraibilità dell’Iva per le vetture aziendali, l’Agenzia delle
Entrate, con un provvedimento del 22 febbraio scorso ha reso note
le modalità per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata sugli
acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis 1,
lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai
sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278 in corso di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee, in sede di prima applicazione i soggetti
passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione acquisti ed
importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1,
comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono presentare in via
telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso,
utilizzando uno specifico
modello, approvato il 22 febbraio scorso con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione è ammessa nella misura corrispondente alle
percentuali di seguito indicate, stabilite per settori di attività,
in base all’utilizzo medio delle autovetture e degli
autoveicoli:
a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura: 35%;
b) altri settori di attività: 40%.
L’importo effettivamente spettante a rimborso è determinato
sottraendo, dall’importo che si ottiene applicando le percentuali
indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli importi
corrispondenti al risparmio d’imposta fruita ai fini delle imposte
sui redditi e dell’IRAP per effetto delle maggiori deduzioni
eventualmente calcolate in relazione all’IVA indetraibile.
L’istante, a fondamento dell’istanza di rimborso, deve conservare
ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove questa ne faccia
richiesta, i documenti indicati nel modello.
I contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione
forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare
analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il
rimborso presentando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate
apposita istanza ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti
dal 15 novembre 2006. L’istanza deve essere corredata dai dati
indicanti la misura dell’effettivo utilizzo dell’autoveicolo
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, in base a criteri
di reale inerenza, ricavabili dai seguenti atti:
- documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la
percorrenza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività
d’impresa;
- documentazione amministrativo-contabile nella quale siano
indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato
utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l’ordinario
svolgimento dell’attività.
I documenti posti a fondamento dell’istanza di rimborso devono
essere allegati all’istanza di rimborso, nella quale, al fine di
evitare ingiustificati arricchimenti, devono, altresì, essere
indicati l’ammontare dell’IVA eventualmente già detratta in
conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il
diritto alla detrazione nonché i dati relativi agli altri tributi
rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente
spettanti.
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