E’ da oggi in vigore la legge n. 17 del 26 febbraio 2007 pubblicata
sul supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 2007; legge n. 17 reca “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa” cosiddetto decreto
“Milleproroghe”.
Con la legge in argomento, che ha sensibilemete modificato nei suoi
passaggi tra Camera e Senato l’originario testo del decreto-legge
n. 300/2006, viene prevista una lunga serie di rinvii di termini
previsti da disposizioni legislative.
Per quanto concerne il settore che interessa i professionisti delle
costruzioni, sono stati prorogati vari termini in scadenza e
precisamente:
- con l’articolo 1, comma 6, la possibilità per tutto il
2007 - per chi si è laureato secondo gli ordinamenti precedenti
alla riforma del 1999 - di sostenere gli esami di Stato con le
modalità previgenti all’emanazione del Dpr n. 328/2001; questa
possibilità, prevista per l’anno 2006 dalla legge n. 170/2003, è
valida solo per alcune professioni tra cui dottore agronomo e
dottore forestale, architetto, geologo e ingegnere;
- con l’articolo 2, comma 1, la proroga al 31 dicembre
2007 il termine per le denunce dei pozzi e per la presentazione
delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale
previsto dal RD n. 1775/1933;
- con l’articolo 3, comma 1, la proroga delle disposizioni
del capo V della parte II del Testo Unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/01)
relative alla sicurezza degli impianti. Il termine viene prorogato
fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme
sulla sicurezza degli impianti, di cui alla DL 203/05, convertito
dalla legge 248/05, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007
(termine originariamente previsto al 31 maggio 2007). Dalla entrata
in vigore del suddetto regolamento sono abrogati il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991, gli
articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, e la legge n.46/1990
(sulle norme per la sicurezza degli impianti), ad eccezione degli
articoli 8, 14 e 16 relativi rispettivamente al finanziamento
dell`attivita` di normazione tecnica pari al 3% del contributo
INAIL per l`attivita` di ricerca; ai collaudi e alle sanzioni.
Queste ultime trovano applicazione in misura raddoppiata per le
violazioni degli obblighi previsti dal regolamento di cui
sopra;
- con l’articolo 3, comma 4, il differimento, al 31
dicembre 2007, del termine (originariamente previsto al 30 aprile
2007), per il completamento degli investimenti per gli adempimenti
relativi alla messa a norma di strutture recettive, previsto dal Dl
266/04, convertito dalla legge 306/04, per le imprese che abbiano
presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il
30 giugno 2005;
- con l’articolo 3, comma 4-bis, la proroga a tutto il
2007 del termine di cui al DL 136/04, convertito nella legge
186/04, relativo alla fase sperimentale prevista per l`applicazione
delle norme tecniche in materia di costruzioni, dighe di ritenuta,
dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Nella
norma si prevede, inoltre, che le Amministrazioni aggiudicatrici
che abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o
esecutivi, avvalendosi della facolta` di applicare la normativa
previgente sulla medesima materia di cui alle leggi 1086/71 e
64/74, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino
alla data di intervenuto collaudo;
- con l’articolo 3-ter, la proroga sino al 31 dicembre
2007 per la definizione, con decreto del Ministero dei Beni
culturali, delle modalità per acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali;
- con l’articolo 5, comma 2, la proroga al 31 luglio 2007
della parte II del decreto legislativo 152/06 sulle norme in
materia ambientale, riguardante le procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e per l`autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
;
- con l’articolo 6, comma 3, il rinvio al 31 dicembre 2008
il termine a partire dal quale sarà vietato il conferimento in
discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13mila
kj/kg;
- con l’articolo 6, comma 3, la proroga al 28 dicembre
2009, il termine per adeguare gli impianti di produzione di energia
elettrica mediante incenerimento dei rifiuti, che utilizzano come
combustibile accessorio prodotti trasformati derivanti da
sottoprodotti di origine animale.
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